Cassazione Penale, Sentenza n. 18249/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile il ricorso del pubblico ministero e affermando che la competenza a decidere sulle richieste di colloquio durante le indagini preliminari spetta al GIP. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il conflitto di competenza non può essere instaurato tra pubblico ministero e giudice. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti rinviati al GIP del Tribunale di Pesaro per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sull'omessa decisione del Giudice per le indagini preliminari (GIP) circa la richiesta di Zeinab Mostafa di poter avere colloqui con il detenuto Amrallah Mostafa Alashry. Il GIP aveva dichiarato di essere incompetente a decidere perché, a suo avviso, dopo l'ordinanza cautelare gli atti erano tornati in mano al pubblico ministero; il Procuratore ha impugnato richiedendo l'annullamento e la trasmissione degli atti al GIP per nuovo esame, sostenendo che, nella fase delle indagini preliminari, la competenza a decidere sulle istanze di colloquio spetti al GIP.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma 7
i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost.
Le decisioni sulle istanze di colloquio possono incidere sulla situazione restrittiva della persona e sono dunque impugnabili in Cassazione sulla base dell'art. 111, c.7 Cost.
Codice di procedura penale, art. 28 (richiamato)
una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei casi analoghi previsti dall'art. 28 cod. proc. pen.
L'art. 28 cod. proc. pen. disciplina il conflitto di competenza tra organi giurisdizionali; non può essere invocato per risolvere contrasti tra PM e giudice.
Cassazione, Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, Rv. 257989
il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero ... e il giudice, non è inquadrabile ... nell'art. 28 cod. proc. pen.
Precedente che esclude la possibilità di utilizzare il rimedio del conflitto di competenza per controversie tra PM e giudice; conferma la distinzione tra ruolo della parte pubblica e organo giurisdizionale.
Cassazione, Sez. 6, n. 3729 del 24/11/2015, Rv. 265927
i provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti ... sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost.
Affermato che le decisioni sulle istanze di colloquio sono rilevanti ai fini della legittimità costituzionale dei mezzi di impugnazione e sono quindi sindacabili in Cassazione.
Cassazione, Sez. 1, n. 37834 del 07/05/2015, Rv. 265010 (e giurisprudenza correlata)
la competenza a concedere, durante la fase delle indagini preliminari, il permesso di colloquio all'indagato sottoposto alla misura cautelare in carcere, spetta al GIP, che provvede dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero
Consolidato principio secondo cui il potere decisionale relativo ai colloqui della persona detenuta in fase delle indagini appartiene al GIP; il PM ha un ruolo di interlocuzione/parere ma non decisionale.
Massime di principio
- Durante la fase delle indagini preliminari, la competenza a decidere sulle richieste di colloquio con detenuti sottoposti a misura cautelare in carcere spetta al Giudice per le indagini preliminari (GIP); il pubblico ministero esprime solo un parere/interlocuzione.
- Il procuratore della Repubblica può proporre ricorso se ritiene che il GIP abbia omesso o errato nel valutare istanze attinenti a misure cautelari: tali provvedimenti sono impugnabili fino alla Cassazione quando incidono sul grado di afflittività della misura.
- Non è configurabile un "conflitto di competenza" fra pubblico ministero e giudice ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.; controversie di questo tipo non rientrano nel rimedio del conflitto tra organi giurisdizionali.
- Se il GIP dichiara erroneamente la propria incompetenza e rimette gli atti al PM, la decisione può essere annullata e gli atti rinviati al GIP per nuovo esame.
- In pratica, quando si richiede il permesso di colloquio con un detenuto in fase di indagini preliminari, la parte richiedente o il difensore devono rivolgersi al GIP; il PM può essere sentito ma non sostituirsi al giudice nella decisione.
- Le decisioni sul diritto di colloquio possono aumentare gli oneri o la restrizione della misura cautelare e pertanto richiedono garanzie di impugnabilità riconosciute anche in Cassazione.
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