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Ordinanza

Ordinanza n. 934/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di conclusione del procedimento finale Prot. n. 0302906.U del 25/05/2026 di archiviazione del procedimento PG 267664/2026 di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria con gonfaloni su n. 49 pali di I.P. e contestuale ingiunzione di pagamento della somma di Euro 441,45 a titolo di indennizzo; della comunicazione P.G. 269562/2026 del 08/05/2026; della comunicazione P.G. 272479/2026 del 11/05/2026, nonché degli articoli 12, comma 5 del Regolamento comunale CUP, nonché dell'art. 3, comma 9 dell'allegato A) del medesimo Regolamento, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente e, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, per la condanna dell'amministrazione resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 34 C.P.A., dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente da quantificarsi in corso di causa con riserva di ogni deduzione e istanza istruttoria della pretesa risarcitoria; per quanto riguarda i motivi aggiunti: in parte qua della comunicazione prot. 26/06/2026.0375601.U, notificata a mezzo pec il 26/06/2026, immediatamente lesiva nella parte in cui oppone ulteriori ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione (PG n. 267664/2026) all’esposizione pubblicitaria per n. 33 gonfaloni su n. 49 richiesti dalla ricorrente, autorizzandone così soltanto 16, nonché per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. 25/06/2026.0372357.U, nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione della ricorrente e, in caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, per la condanna dell’amministrazione resistente, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 34 C.P.A., dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente da quantificarsi in corso di causa con riserva di ogni deduzione e istanza istruttoria della pretesa risarcitoria.

Giustizia amministrativa202602302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione del procedimento autorizzatorio per l'esposizione pubblicitaria su 49 pali di illuminazione pubblica, con ingiunzione di pagamento, e successiva autorizzazione limitata a 16 gonfaloni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di conclusione e archiviazione del procedimento relativo all'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria di 49 gonfaloni su pali di illuminazione pubblica, unitamente alle comunicazioni procedimentali, alle disposizioni del Regolamento comunale CUP richiamate negli atti e all'ingiunzione di pagamento di una somma inizialmente indicata in 441,45 euro. Con motivi aggiunti ha contestato la successiva comunicazione comunale che, dopo l'intervento cautelare monocratico, ha autorizzato soltanto 16 dei 49 gonfaloni richiesti, opponendo ulteriori ragioni ostative per i restanti 33. Ha inoltre formulato domanda cautelare e domanda risarcitoria subordinata. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare. Ha rilevato che, successivamente al decreto monocratico del 22 giugno 2026, il Comune aveva chiarito che la verifica di idoneità dei pali era risultata positiva per 16 pali autorizzati, che per un ulteriore palo il codice indicato era errato e che la somma dovuta ammontava a 974,79 euro. Il giudice ha altresì considerato che il rilascio dell'autorizzazione presuppone la verifica dell'idoneità del palo a sostenere il gonfalone. Poiché permaneva il mancato pagamento di quanto dovuto, il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha rigettato l'istanza di sospensione per l'insussistenza dei relativi presupposti.

  • artt. 30 e 34 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente a fondamento della domanda risarcitoria subordinata; l'ordinanza cautelare non decide nel merito tale domanda.

  • art. 12, comma 5, Regolamento comunale CUP

    Disposizione regolamentare impugnata dalla ricorrente; il testo non espone l'interpretazione datane dal giudice.

  • art. 3, comma 9, allegato A) al Regolamento comunale CUP

    Disposizione regolamentare impugnata dalla ricorrente; il testo non espone l'interpretazione datane dal giudice.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria su pali di illuminazione pubblica, il rilascio dell'autorizzazione presuppone la verifica dell'idoneità del singolo palo a sostenere il gonfalone.
  • La permanenza del mancato pagamento delle somme dovute in relazione all'installazione pubblicitaria può condurre al rigetto dell'istanza cautelare di sospensione degli atti comunali, quando il giudice ritenga per tale ragione insussistenti i presupposti della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneEfficacia ed esecuzione del provvedimentoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

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