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Sentenza

Sentenza n. 393/2026 - Catania, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 814/2024, pubblicata in data 12 aprile 2024, resa nel giudizio R.G. n. 12217/2022.

Giustizia amministrativa202502494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, entro il termine di 120 giorni, della sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 814/2024, recante condanna al pagamento di € 770,00 oltre interessi e spese

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Comune di Catania, pur avendo ricevuto il titolo in forma esecutiva il 19 febbraio 2025 e decorso il termine di 120 giorni, non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 814/2024, passata in giudicato. Ha chiesto di dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato, di nominare eventualmente un commissario ad acta, di applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché di condannare il Comune alle spese. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato il pagamento di € 845,19 mediante mandato emesso il 3 dicembre 2025, dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La ricorrente ha insistito per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza, poiché il Comune ha adempiuto all'obbligazione principale nel corso del giudizio, pagando capitale e interessi dovuti in forza del giudicato. Ha tuttavia condannato il Comune alla refusione delle spese del giudizio, applicando il principio della soccombenza virtuale: la necessità del ricorso era stata determinata dall'inerzia dell'amministrazione, protrattasi oltre il termine di 120 giorni, e il pagamento era intervenuto solo dopo la notificazione del ricorso. Le difficoltà tecniche connesse all'implementazione di una nuova piattaforma informatica sono state ritenute problematiche organizzative interne, inidonee a esonerare l'ente dalle conseguenze del ritardo e a giustificare la compensazione delle spese. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora: tale misura ha funzione compulsoria e discrezionale, volta a stimolare l'adempimento del debitore, sicché l'avvenuto pagamento, sebbene tardivo, ha reso superflua l'applicazione della coercizione indiretta, avendo già raggiunto il proprio scopo.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    una somma di denaro a titolo di penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell'esecuzione

    La penalità di mora è una misura coercitiva indiretta, avente funzione eminentemente compulsoria; la sua applicazione è discrezionale e deve essere valutata in relazione alle circostanze concrete. Quando l'amministrazione abbia adempiuto nel corso del giudizio, la misura può essere ritenuta superflua perché lo scopo di stimolare l'adempimento è stato raggiunto.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 120 l. 24 dicembre 2012, n. 228

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso del termine senza pagamento evidenzia l'inerzia dell'amministrazione e fonda la necessità del ricorso per ottemperanza, rilevando anche ai fini della regolazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie all'obbligazione risultante dal giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la domanda esecutiva deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, restando da regolare le spese processuali.
  • Ai fini della regolazione delle spese, l'adempimento successivo alla notificazione del ricorso non elimina la soccombenza virtuale dell'amministrazione che, con la propria precedente inerzia oltre il termine previsto per il pagamento, abbia dato causa al giudizio.
  • Le difficoltà organizzative o i malfunzionamenti degli strumenti informatici interni all'amministrazione non costituiscono, di per sé, una giustificazione opponibile al creditore e non esonerano l'ente dalle conseguenze processuali del ritardo nell'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura compulsoria e non sanzionatoria: il giudice può negarla discrezionalmente quando l'amministrazione abbia adempiuto, anche tardivamente, rendendo superflua l'ulteriore misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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