Cassazione Civile, Ordinanza n. 29027/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da tre operazioni aventi ad oggetto Certificates Double Barrier e Outperformance Nikkei e Dow Jones Stoxx Selected Dividend, eseguite nel 2006 e nel 2007. La corte d'appello, in riforma del tribunale, ha accertato l'assenza di un contratto quadro di negoziazione, ha dichiarato la nullità degli ordini di acquisto e ha condannato la banca a restituire al cliente l'importo di euro 1.482.412,80. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 23 TUF, sostenendo che la domanda riguardava solo la nullità del contratto quadro e non anche degli ordini; 2) ulteriore ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che in appello la domanda fosse stata illegittimamente modificata, passando dalla prospettazione di un servizio di collocamento a quella di un servizio di negoziazione; 3) violazione dell'art. 23 TUF, dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522/1998 e dell'art. 1, comma 5, TUF, contestando la qualificazione delle operazioni e la tesi della corte territoriale sulla necessità del contratto quadro; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la corte qualificato il rapporto come negoziazione anziché collocamento; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice del merito valutato le prove escludendo che emergesse un mero collocamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice d'appello può riqualificare la domanda entro i limiti del petitum e della causa petendi, e perché nel caso concreto i fatti storici erano rimasti immutati: la pretesa di restituzione era sempre fondata sull'assenza di un valido contratto quadro e sugli ordini di acquisto eseguiti in sua mancanza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di elementi idonei a qualificare le operazioni come collocamento e aveva posto a carico della banca la mancata prova di tale natura del servizio. Ha dichiarato inammissibili anche il quarto e il quinto motivo, perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e non indicavano un effettivo omesso esame di fatti storici decisivi. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice d'appello di interpretare e qualificare diversamente la domanda, purché restino fermi petitum, causa petendi e fatti costitutivi dedotti.
art. 23 T.U.F.
Richiamato in relazione alla necessità del contratto quadro e alla dedotta nullità degli ordini di acquisto in assenza di valido accordo quadro.
art. 30, comma 3, Regolamento Consob n. 11522/1998
Invocato dalla ricorrente; la Corte ha osservato che la censura non si confrontava con l'accertamento di fatto compiuto in appello circa l'inesistenza di elementi per qualificare il servizio come collocamento.
art. 1, comma 5, T.U.F.
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di contestare la qualificazione del servizio prestato come negoziazione anziché collocamento.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, chiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non denunciava un vero errore sulla prova legale, ma pretendeva una rivalutazione delle prove da parte della Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda e ricostruire autonomamente i fatti senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, se non altera il petitum, la causa petendi e i fatti costitutivi già allegati.
- La deduzione di ultrapetizione non sussiste quando la pronuncia d'appello resti interna al medesimo rapporto controverso e si limiti ad estendere gli effetti della nullità ad atti strettamente connessi e già compresi nella pretesa restitutoria originaria.
- Una censura di legittimità che investa la qualificazione del rapporto o la valutazione del materiale probatorio è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito.
- La parte che invochi la natura di collocamento di strumenti finanziari deve allegare e provare gli elementi fattuali che consentono di qualificarlo come tale; in difetto, il giudice può escludere il collocamento e ravvisare un servizio diverso che richieda il contratto quadro.
- Non integra vizio ex artt. 115 e 116 c.p.c. la semplice contestazione della lettura delle prove compiuta dal giudice di merito, quando la critica miri in realtà a sostituire una diversa ricostruzione dei fatti senza denunciare un errore sulla regola di valutazione della prova o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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