Sentenza del 21/04/2017 n. 10121 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento relativo all'anno 2004. L'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. Secondo l'accertamento, alcune società interposte erano mere cartiere, prive di effettiva struttura e inadempienti agli obblighi fiscali. P.P. sosteneva di non essere consapevole della frode, contestava l'insufficienza della prova dell'Amministrazione, l'assenza o carenza di motivazione della sentenza regionale, la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione IVA, nonché l'omessa pronuncia su alcuni profili e l'esistenza di un giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure. In particolare, ha affermato che, per negare la detrazione IVA in una frode carosello, non è necessario dimostrare la partecipazione attiva del soggetto finale alla frode, ma è sufficiente provare che egli sapesse o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il cedente aveva evaso l'imposta o partecipato alla frode. L'Amministrazione aveva fornito elementi presuntivi idonei, tra cui la natura di cartiere delle società interposte; il contribuente non aveva dimostrato la propria buona fede né l'effettività delle operazioni con elementi probatori sufficienti. La sentenza regionale è stata quindi confermata. P.P. è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di giudizio, liquidate in 10.000 euro, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c., n. 5
Disciplina il ricorso per cassazione per omesso esame o vizio della motivazione su fatti decisivi. Nel caso concreto la censura relativa alla mancata motivazione sulla consapevolezza della frode è stata ritenuta non decisiva e comunque infondata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivato l'accertamento fondato anche sulle risultanze del processo verbale di constatazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Riguarda la rettifica della dichiarazione IVA. L'Amministrazione può fondare la rettifica su elementi probatori e presuntivi idonei, come quelli risultanti dal processo verbale di constatazione.
Art. 109 T.U.I.R.
Stabilisce i requisiti per la deducibilità dei componenti negativi di reddito, tra cui certezza, determinabilità e inerenza. La censura del contribuente è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, come modificato dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8
Disciplina la deducibilità dei costi collegati a operazioni soggettivamente inesistenti o illecite. La Corte non ha esaminato nel merito la censura per carenze formali e di autosufficienza del ricorso.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riconosce il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti solo quando siano rispettati i presupposti sostanziali e non vi sia consapevolezza della partecipazione a una frode fiscale.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a), 220, punto 1, 226 e 273
Le disposizioni regolano il diritto alla detrazione IVA, i requisiti della fattura e gli obblighi degli operatori. In base alla giurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione deve essere negato quando l'Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
Cass. n. 24426 del 2013
L'onere dell'Amministrazione può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione della prestazione fatturata, essendo una cartiera.
La natura di cartiera del soggetto formalmente cedente costituisce un elemento presuntivo particolarmente significativo della mancanza di buona fede del cessionario, soprattutto nelle operazioni triangolari.
Art. 378 c.p.c.
Consente il deposito di una memoria illustrativa prima dell'udienza di discussione in cassazione; il contribuente se ne è avvalso senza ottenere l'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello, per negare la detrazione IVA all'acquirente finale non è indispensabile provare la sua partecipazione attiva o organizzativa alla frode: è sufficiente dimostrare che sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il cedente era coinvolto nell'evasione.
- La prova della natura di cartiera del fornitore, come l'assenza di sede operativa, personale, mezzi, contabilità attendibile o versamenti IVA, può costituire un forte indizio della frode e della conoscibilità della stessa da parte dell'acquirente.
- Dopo che l'Amministrazione ha fornito indizi oggettivi e specifici sulla frode e sulla sua conoscibilità, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede attraverso documentazione concreta sulle verifiche svolte, sulle trattative, sulla consegna dei beni, sui pagamenti e sulla reale operatività del fornitore.
- La mera regolarità formale delle fatture, dei pagamenti o della documentazione contabile non è necessariamente sufficiente a conservare il diritto alla detrazione se emergono circostanze anomale che un imprenditore diligente avrebbe dovuto approfondire.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale riprodurre o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti. La mancata osservanza del principio di autosufficienza può comportare l'inammissibilità delle censure, anche quando riguardano deducibilità dei costi, omessa pronuncia o violazioni di legge.
- È opportuno distinguere chiaramente i diversi vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale non devono essere cumulati in modo indistinto o sovrapposto.
- La validità dell'accertamento può essere riconosciuta anche sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione, purché la motivazione giudiziale esponga un percorso logico comprensibile e gli elementi posti a fondamento della pretesa.
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