Cassazione Civile, Ordinanza n. 27153/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'Agenzia delle Entrate per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di una serie di atti di disposizione patrimoniale compiuti da un soggetto nei confronti di altri convenuti, tra cui gli odierni ricorrenti. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello, in riforma parziale, l'aveva accolta anche per ulteriori atti. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione alcuni dei convenuti soccombenti, con sei motivi complessivi. Prima dell'adunanza camerale i ricorrenti hanno però depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, chiedendo la compensazione delle spese. L'Agenzia ha resistito con controricorso e memoria, rappresentando anche che le decisioni di merito poste a base dell'azione revocatoria erano state in parte cassate e i relativi giudizi non riassunti.
La decisione
La Corte ha verificato che la rinuncia al ricorso era rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha ribadito che, nel giudizio di cassazione, la rinuncia produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia e determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti motivi per porle a carico dei rinuncianti, in applicazione dell'art. 391, comma 2, c.p.c., e li ha condannati a rimborsare le spese del giudizio di cassazione all'Agenzia delle Entrate, liquidandole in euro 18.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma sostanziale posta a base dell'azione revocatoria ordinaria proposta dall'Amministrazione finanziaria per dichiarare inefficaci gli atti dispositivi patrimoniali
art. 375 c.p.c.
richiamato solo per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito della memoria della controricorrente
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso deve essere rituale; una volta validamente proposta, determina l'estinzione del processo di cassazione anche senza accettazione della controparte
art. 391, comma 2, c.p.c.
consente la condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente formulata e notificata, produce l'estinzione del processo anche in mancanza di accettazione della parte intimata, poiché non ha natura accettizia.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse della controparte a contrastare l'impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., ove il giudice ravvisi motivi per porle a suo carico.
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