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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8731/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di estradizione avanzata dal Brasile nei confronti di Afonso Cuginotti per una condanna definitiva del 16 novembre 2009 dal Tribunale federale di Sao José do Rio Preto a tre anni e quattro mesi di reclusione per reati tributari e contro l'ordine economico e dei consumi commessi tra il 1997 e il 2000. La Corte d'appello di Perugia aveva accolto la richiesta ritenendo sussistenti le condizioni di legge: i fatti sono assimilabili a delitti previsti dall'ordinamento italiano e il Ministero della Giustizia brasiliano aveva fornito informazioni sul trattamento penitenziario (regime aperto con obblighi di servizi alla collettività e pagamento di somma). Il ricorrente impugnava per violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'assenza del requisito di reciprocità, il rischio di trattenimento in condizioni degradanti, e chiedeva di poter scontare la pena in Italia ai sensi dell'art. 18 lett. r) della legge 69/2005, avendo già espiato altra pena in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza della Corte d'appello del 25 ottobre 2022, con motivazione letta e depositata nella stessa data, ha fatto decorrere il termine di 15 giorni per impugnare dal 26 ottobre 2022 e quindi fino al 9 novembre 2022; il ricorso è stato depositato l'11 novembre 2022. Perciò la Corte non ha esaminato le questioni di merito (reciprocità, condizioni detentive, richiesta di sconto della pena in Italia). Il telegramma inviato dal ricorrente il 31 gennaio 2023 non è stato preso in considerazione in quanto atto personale non esaminabile in questa sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 26

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle tesi sulla tutela dei diritti dello straniero e sulle garanzie costituzionali; la Corte non ha affrontato il merito per inammissibilità procedurale.

  • Codice di procedura penale, art. 175

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legge per la regolarità del procedimento; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse comunque tardivo ai sensi delle norme procedurali.

  • Codice di procedura penale, art. 698

    Norma relativa al ricorso per cassazione; il richiamo è collegato al termine e alle modalità di impugnazione che la Corte ha applicato per dichiarare l'inammissibilità.

  • Legge n. 69/2005, art. 18 lett. r)

    Norma che consente, in certe condizioni, di chiedere l'esecuzione della pena in Italia anziché l'estradizione. Il ricorrente invocava questa possibilità, ma la Corte non l'ha esaminata per motivi procedurali.

  • Codice di procedura penale, artt. 548, 585, 591

    Norme richiamate in relazione al termine per proporre impugnazione: la Corte ha applicato il computo del termine quinidicinale decorrente dalla lettura e deposito della sentenza.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Dispositivo che autorizza la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità: la Corte lo ha applicato per la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Disposizioni di attuazione codice di procedura penale, art. 203

    Richiesta di adempimenti comunicativi alla cancelleria dopo la decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di comunicazione previsti.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 commi 8 e 9

    Norme che consentono il trattamento in camera di consiglio in remoto o con modalità particolari durante il periodo emergenziale; la Corte ha specificato che il procedimento è stato trattato secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso di fronte alla Corte di cassazione sono perentori: se la sentenza è letta e depositata in udienza, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo al deposito e il mancato rispetto comporta inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non entra nel merito di questioni sostanziali (es. reciprocità, condizioni detentive, possibilità di scontare la pena in Italia) se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi procedurali.
  • Le contestazioni sulle condizioni carcerarie o sul carattere degradante della detenzione richiedono prova e motivazione: l'eccezione generica non basta se la questione non viene esaminata per ragioni procedurali.
  • Il fatto di essere cittadino italiano non esclude automaticamente l'estradizione; occorre valutare la normativa e i requisiti (compresa la valutazione sulla reciprocità) e le garanzie fornite dallo Stato richiedente.
  • La richiesta di esecuzione della pena in Italia ai sensi della legge 69/2005 va formulata tempestivamente e motivata con riferimento agli interessi personali e familiari e all'effettiva compatibilità con le norme di cooperazione internazionale; la sola invocazione non garantisce automaticamente l'accoglimento.
  • Atti inviati personalmente dal ricorrente (es. telegrammi, comunicazioni fuori dalle forme processuali) possono non essere considerati dalla Corte di cassazione se non sono inseriti nel procedimento secondo le regole processuali.

Testo integrale

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