Cassazione Penale, Ordinanza n. 31056/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, che ha riconosciuto la continuazione soltanto tra due sentenze di condanna riferite a fatti omogenei in materia di stupefacenti, negandola invece rispetto a una terza sentenza relativa a un incendio di un mezzo pesante aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 152 del 1991. La difesa lamenta, da un lato, il mancato riconoscimento della continuazione anche con riguardo alla terza sentenza e, dall'altro, l'entità degli aumenti di pena applicati per i reati satellite ricompresi nel vincolo ritenuto, sostenendo che la rideterminazione sarebbe stata illegittima o comunque eccessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze sollecitassero una rivalutazione del merito della decisione esecutiva e che, in ogni caso, fossero manifestamente infondate. Ha reputato congrua la motivazione con cui il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo tra il reato di incendio aggravato e i reati in materia di stupefacenti, perché non emersa alcuna correlazione tra l'episodio incendiario e l'attività di commercio di droga, né un unico programma criminoso. Ha inoltre ritenuto corretta la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite, precisando che, una volta riconosciuta la continuazione, il giudice dell'esecuzione procede autonomamente alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo e non è vincolato dagli aumenti già applicati in sede di cognizione per i singoli reati.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 309/1990
richiamato come uno dei reati oggetto delle sentenze tra cui è stata riconosciuta la continuazione, in materia di stupefacenti
art. 73 d.P.R. 309/1990
richiamato come reato in materia di stupefacenti oggetto delle prime due sentenze unite dal vincolo della continuazione
art. 424 cod. pen.
indicato come reato oggetto della terza sentenza, rispetto al quale la continuazione è stata esclusa
art. 7 l. n. 152 del 1991
richiamato come aggravante dell'incendio del mezzo pesante, ritenuto estraneo al programma criminoso unitario
art. 671 cod. proc. pen.
norma applicata dal giudice dell'esecuzione per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo in presenza di continuazione
art. 81 cod. pen.
richiamato quale limite agli aumenti di pena per i reati satellite nel regime della continuazione
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per il criterio di individuazione della violazione più grave ai fini della pena base
art. 132 cod. pen.
richiamato tra i criteri di commisurazione della pena da rispettare nella motivazione degli aumenti
art. 133 cod. pen.
richiamato tra i criteri di commisurazione della pena da osservare nella determinazione degli aumenti
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione sulla continuazione, il giudice può riconoscere il vincolo solo tra reati che risultino unificati da un medesimo disegno criminoso; in assenza di un collegamento oggettivo e finalistico, il vincolo va escluso.
- La mancata correlazione tra un reato e l'attività delittuosa oggetto delle altre sentenze costituisce ragione sufficiente per negare la continuazione, ove non emerga un programma criminoso unitario.
- Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa valutazione del merito della decisione esecutiva sono inammissibili in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.
- Una volta riconosciuta la continuazione, il giudice dell'esecuzione ridetermina autonomamente la pena complessiva, individuando la violazione più grave come pena base e applicando aumenti per i reati satellite nei limiti di legge; gli aumenti fissati in cognizione per i singoli reati non hanno autonoma efficacia vincolante nel nuovo giudizio esecutivo.
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