Ordinanza n. 167/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento della nota del Comune di Milano – Direzione Rigenerazione Urbana – Area Bonifiche prot. n. 100512 del 20/02/2023 pervenuta in pari data ed avente ad oggetto «Area – Via GESU' 6 – Milano Codice Identificativo 200004903 (da riportare in tutte le comunicazioni) Richiesta proposta progettuale e notifica» (doc. 1), nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale recante richiesta di proposta progettuale e notifica relativa a un’area sita in Via Gesù 6, Milano, nell’ambito della disciplina delle bonifiche
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Milano – Direzione Rigenerazione Urbana – Area Bonifiche, avente a oggetto la richiesta di una proposta progettuale e una notifica riferite all’area di Via Gesù 6. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire specificamente le censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Il giudice ha ritenuto necessario verificare preliminarmente se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione di merito e acquisire l’aggiornamento della vicenda, mediante indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e dell’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto al Comune di fornire chiarimenti documentati e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, senza definire il giudizio nel merito. La società ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, se persista l’interesse alla decisione; in caso positivo deve aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicare eventuali sopravvenienze e segnalare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già depositati. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ordinata alla Segreteria la comunicazione dell’ordinanza alle parti costituite e alle amministrazioni evocate.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale della parte ai fini della decisione, unitamente all’art. 84, comma 4, c.p.a.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni relative agli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l’inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell’interesse, ai fini della possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato, se inequivoco, come manifestazione implicita di disinteresse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- Prima di calendarizzare o definire nel merito un ricorso, il giudice amministrativo può disporre che la parte ricorrente aggiorni la situazione relativa alla controversia, riferisca sulle sopravvenienze e chiarisca l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
- Nell’ambito degli incombenti istruttori, l’amministrazione intimata può essere onerata di fornire chiarimenti documentati sullo stato attuale dei fatti e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo non ancora acquisiti al processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →