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Ordinanza

Ordinanza n. 2727/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento quanto al ricorso n. 8971 del 2021: - della Deliberazione del Consiglio Regionale 21 aprile 2021, n. 5, pubblicata sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021, Supplemento n. 2, di approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 566 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, del Consiglio Regionale n. 41 del 31 luglio 2007, di adozione del PTPR, il parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, voto 235/1 del 3 marzo 2016, contenente anche le controdeduzioni alle osservazioni, ivi comprese le schede di sintesi, il testo normativo denominato “02.01 - Norme PTPR - Testo proposto per l'accordo Regione/MiBACT”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 febbraio 2020, n. 50 e alla proposta di Deliberazione del Consiglio Regionale del 17 febbraio 2020, n. 42 che comprende tutte le norme del PTPR, articoli da 1 a 70, incluse le tabelle a), b) e c), e gli allegati richiamati nelle norme medesime; - di ogni altro atto/provvedimento di carattere presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto incognito. quanto al ricorso n. 10674 del 2021: - del provvedimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, prot. 10257, ricevuto in data 28 luglio 2021, con il quale è stato espresso parere negativo alla “richiesta di riesame osservazioni alla luce della Sentenza 808/2021”, con conseguente conferma della classificazione dell'area di proprietà del ricorrente nell'ambito di paesaggio in “Paesaggio dell'insediamento storico diffuso”; - di ogni altro atto/provvedimento di carattere presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di contenuto incognito.

Giustizia amministrativa202110674

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio e, in altro ricorso riunito, parere negativo della Soprintendenza sulla richiesta di riesame della classificazione paesaggistica dell'area

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I due ricorsi, proposti dal medesimo proprietario e riuniti in precedenza, contestano l'approvazione del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, unitamente agli atti presupposti e connessi, nonché il parere negativo della Soprintendenza che aveva confermato la classificazione dell'area di proprietà come "Paesaggio dell'insediamento storico diffuso". Con una precedente ordinanza il TAR aveva disposto una verificazione tecnica, affidandola al Responsabile del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale, con facoltà di delega. Il verificatore delegato ha chiesto una proroga di 120 giorni per il deposito della relazione preliminare e l'autorizzazione ad avvalersi eventualmente di esperti archeologi e paesaggisti. L'istanza è stata esaminata esclusivamente sotto il profilo istruttorio e organizzativo, senza decisione sui motivi di annullamento dedotti contro gli atti paesaggistici.

La decisione

Il TAR concede la proroga di 120 giorni per il deposito della relazione tecnica preliminare, decorrente dalla scadenza del termine originario fissato dalla precedente ordinanza. Sono conseguentemente posticipati anche i successivi termini di 20 giorni per le osservazioni delle parti e per il deposito della relazione definitiva, mentre resta confermata l'udienza di smaltimento dell'11 settembre 2026. Il TAR rigetta invece la richiesta di autorizzazione ad avvalersi di esperti, ritenendola generica e formulata in termini astratti e ipotetici: il verificatore non aveva indicato con precisione numero, qualifica e nominativi dei professionisti da coinvolgere, né una stima orientativa dei relativi costi. L'ordinanza non definisce il merito dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    in sede di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 87, co. 4-bis, cod. proc. amm.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la trattazione dei ricorsi in sede di smaltimento dell'arretrato; il provvedimento non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

Massime di principio

  • La proroga del termine assegnato per una verificazione può essere concessa quando le ragioni rappresentate dal verificatore siano specificamente valutate dal giudice come meritevoli di considerazione; la proroga si estende, se necessario, anche ai successivi termini procedurali collegati al deposito della relazione.
  • La richiesta del verificatore di avvalersi di esperti non può essere accolta se formulata in modo generico, astratto o meramente ipotetico: devono essere precisati almeno il numero, la qualifica e i nominativi dei professionisti da coinvolgere, nonché una stima orientativa dei costi delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiIstruttoria processuale
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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