Cassazione Civile, Ordinanza n. 06937/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione irrogata per violazioni del codice della strada e confermata dal Tribunale di Bergamo. Il destinatario della sanzione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha dedotto la violazione dell'art. 204, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992, assumendo che la notifica del provvedimento sanzionatorio fosse avvenuta oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento, con conseguente inefficacia della sanzione; (2) ha denunciato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'amministrazione non aveva contestato la fondatezza dell'opposizione e che quindi non sarebbe stato ammissibile un ulteriore accertamento sull'illegittimità della sanzione; (3) ha lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo, affermando che le fotografie prodotte dimostravano che era stato l'altro veicolo a invadere la sua corsia e che, quindi, egli non avrebbe dovuto rispondere della violazione. La Prefettura non ha svolto difese rituali; il Ministero dell'interno ha depositato memoria solo ai fini della partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità. Ha rilevato che il ricorso non offriva un'adeguata esposizione del fatto materiale, delle violazioni contestate, delle ragioni dell'opposizione, dei motivi di gravame e delle motivazioni delle sentenze di merito, impedendo così alla Corte una piena cognizione della controversia. La Corte ha richiamato il requisito dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che l'esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire di comprendere origine, oggetto del giudizio, svolgimento del processo e posizioni delle parti esclusivamente dal ricorso. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le resistenti non avevano formulato difese.
Norme richiamate
art. 204, comma 2, d.lgs. 285/1992
Il ricorrente lo invocava per sostenere la decadenza/inefficacia della sanzione per tardiva notifica oltre il termine di 150 giorni dall'accertamento; la Corte non ha esaminato il merito del motivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere un erroneo riparto dell'onere probatorio; la Corte non ha scrutinato la censura nel merito per difetto di specificità del ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'ulteriore accertamento nonostante la mancata contestazione dell'amministrazione; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ne afferma il carattere vincolante a pena di inammissibilità: il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria e completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire la comprensione dei motivi e la verifica della loro ammissibilità e fondatezza, senza ricorrere ad altre fonti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È stata ritenuta inammissibile la memoria illustrativa della Prefettura perché depositata in assenza di controricorso, con conseguente impossibilità di svolgere difese nel termine intermedio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. è requisito essenziale e a pena di inammissibilità: deve consentire, dal solo ricorso e senza rinvio ad altre fonti, di comprendere origine, oggetto e svolgimento della controversia nonché le posizioni delle parti.
- Il difetto di una chiara rappresentazione del fatto controverso, delle censure mosse alle decisioni di merito e delle ragioni dell'impugnazione impedisce il controllo di legittimità e comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità.
- Nel giudizio di cassazione le censure che presuppongono l'esame del merito non possono essere scrutinati se l'atto introduttivo non fornisce una compiuta base fattuale e processuale; l'autonomia del ricorso impone che tutte le informazioni necessarie siano ricavabili dal solo ricorso.
- La memoria depositata dalla parte intimata non sostituisce il controricorso e, in mancanza di quest'ultimo, non consente di svolgere difese nel periodo intercorrente fino all'adunanza camerale.
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