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Sentenza

Sentenza n. 464/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017; - dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 – MTI-2”, come modificato dalla citata delibera 918/2017/R/IDR, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017;

Giustizia amministrativa201600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non sono stati esaminati nel merito gli atti impugnati né i motivi di ricorso. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione delle novità apportate dalla decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR e relativa modifica dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR sul metodo tariffario idrico 2016-2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il gestore del servizio idrico integrato ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la delibera dell'Autorità del 27 dicembre 2017 concernente l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato e l'Allegato A alla precedente delibera recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019, come modificato dalla delibera impugnata. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    ex art. 74 cod. proc. amm.

    Il provvedimento è adottato in forma semplificata, ma la decisione si fonda sulla sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente.

  • decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    in ragione delle novità apportate dalla pronuncia di cui alla decisione n. 16 del 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    La pronuncia è richiamata quale ragione per la compensazione delle spese processuali; il testo non specifica il contenuto delle novità interpretative.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame nel merito degli atti impugnati e dei motivi dedotti.
  • In presenza di sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice può compensare le spese processuali ove ricorrano ragioni specifiche, nel caso concreto individuate nelle novità derivanti da una successiva pronuncia dell'Adunanza Plenaria.

Come è indicizzato

MaterieServizio idrico integratoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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