Cassazione Penale, Sentenza n. 43982/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva assolta dal reato di lesioni (perché il fatto non sussiste) ma ne aveva dichiarato la prescrizione per i reati di resistenza (art. 337 c.p.) e oltraggio/altro (art. 651 c.p.), e aveva confermato la condanna generica al risarcimento alla parte civile. I motivi invocati: (1) nullità per mancato esame dell'imputata in primo grado e violazione del diritto di difesa (artt. 603, 604 e 503 c.p.p. richiamati), (2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa la sussistenza dell'elemento materiale e del dolo del reato di resistenza in presenza dell'assoluzione per lesioni, (3) impossibilità di liquidare danni in relazione ai reati di resistenza/651 perché la parte civile non sarebbe offesa autonoma e i danni provati sarebbero solo quelli connessi alle lesioni, (4) ingiustificata condanna alle spese d'appello nonostante l'assenza dell'imputata all'udienza di trattazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) la mancata assunzione dell'esame dell'imputata costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio che la difesa doveva eccepire tempestivamente ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; la carenza motivazionale dell'ordinanza di revoca non determina nullità assoluta idonea a invalidare l'appello, dato che il motivo era manifestamente infondato; (ii) la decisione d'appello è coerente nel ritenere la condotta idonea a integrare il reato di resistenza anche se non sussisteva il dolo di cagionare la lesione, ragion per cui l'assoluzione per lesioni non esclude l'antagonismo/ostruzione al pubblico ufficiale; (iii) la parte civile può legittimamente ottenere risarcimento per reato di resistenza, essendo questo reato plurioffensivo, e il giudice d'appello, nel confermare la condanna generica al risarcimento, deve valutare l'idoneità della condotta a provocare un danno ingiusto secondo il criterio della probabilità prevalente (art. 2043 c.c.); (iv) la liquidazione delle spese d'appello è stata corretta perché la parte civile aveva depositato conclusioni scritte via PEC per il rito cartolare. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma del reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto sussistente la condotta oppositiva e idonea a costituire tale reato anche se è venuta meno la punibilità per altri effetti (lesioni) o la specifica volontà di cagionare la lesione.
art. 651 cod. pen.
Norma relativa ad altre ipotesi contestate e dichiarate prescritte; la Corte osserva che la prescrizione dichiarata in primo grado era correttamente replicata in appello.
artt. 603 e 604 cod. proc. pen.
Richiamate dalla ricorrente in riferimento alla nullità e alla motivazione: la Corte ha valutato le censure ma le ha ritenute generiche e infondate rispetto alla concreta dinamica probatoria.
art. 503 cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità invocata: la Cassazione ha qualificato la nullità per omesso esame dell'imputato come nullità di ordine generale a regime intermedio, non come nullità assoluta automatica.
art. 182 cod. proc. pen.
La mancata eccezione immediata di nullità prevista dall'art. 182, comma 2, comporta la decadenza di cui al comma 3; la Corte ha ritenuto che la difesa non ha tempestivamente contestato la revoca, con conseguente perdita della possibilità di far valere la nullità.
art. 495, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di diritto dell'imputato a "difendersi provando"; la Corte lo collega al principio di parità delle armi e alla natura della nullità derivante dall'omesso esame.
art. 111, comma 2 Cost.
Citata come fonte costituzionale del contraddittorio e collegata al principio di parità delle armi, in relazione alle esigenze probatorie e alle nullità processuali.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. d
Richiamato come parametro sovranazionale sul diritto a presentare prove per la difesa (parità delle armi).
art. 578 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato del giudice d'appello: la Corte ricorda che l'appello deve motivare le statuizioni civili e che il sindacato sul fatto è limitato quando la decisione è fondata su valutazioni di credibilità già compiute.
art. 185 cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in ordine alla commerciabilità dei danni; la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché il reato di resistenza consente la legittima costituzione di parte civile e la domanda di risarcimento.
art. 539 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di liquidazione del danno in separata sede: la Corte d'appello doveva valutare la sola idoneità della condotta a produrre danno (criterio della probabilità prevalente).
art. 2043 cod. civ.
Principio della responsabilità extracontrattuale: la Corte ha richiamato il criterio del "più probabile che non" per valutare se la condotta sia idonea a provocare un danno ingiusto ai fini della condanna civile.
Massime di principio
- La mancata assunzione dell'esame dell'imputato integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dalla difesa (art. 182 c.p.p.); in mancanza si perde il rimedio.
- La Cassazione non riesamina liberamente le valutazioni di merito sulla credibilità delle fonti quando la corte di merito ha motivato la scelta; il ricorso che mira a rivedere la valutazione delle prove è in genere inammissibile o destinato al rigetto.
- L'assoluzione per un reato (es. lesioni) non esclude automaticamente che la stessa condotta integri un altro reato (es. resistenza) se sussistono gli elementi costitutivi di quest'ultimo (modalità oppositive, ostacolo all'ufficiale).
- Nel giudizio d'appello, quando il reato è estinto per prescrizione ma sussiste la domanda di risarcimento, il giudice deve valutare la probabilità che la condotta abbia causato un danno ingiusto secondo il criterio della "probabilità prevalente" (art. 2043 c.c.).
- La parte civile può costituirsi e ottenere risarcimento anche per reati plurioffensivi come la resistenza a pubblico ufficiale; la prova del danno civile richiede non la certezza ma la prevalente probabilità dell'effettivo pregiudizio.
- Le spese di grado possono essere liquidate se la parte ha esperito la trattazione nel rito cartolare depositando conclusioni scritte (PEC); l'assenza fisica di una parte non impedisce la liquidazione delle spese ove non sia stata chiesta tempestivamente la trattazione in presenza.
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