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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08882/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso avverso la sentenza della CTR che aveva confermato l’inammissibilità dell’impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento concernente debito IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2007. Con l’unico motivo per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.p.c., 8, comma 2, l. n. 890/1982 e 2697 c.c., sostenendo che la notifica della cartella non poteva considerarsi perfezionata in assenza della comunicazione di avvenuto deposito. In sede di memoria chiedeva, in via principale, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, assumendo che il giudizio riguardasse in realtà un’altra cartella poi annullata in diverso processo; in subordine insisteva per l’accoglimento del ricorso. La controparte eccepiva inoltre la nullità della notifica del ricorso per cassazione, perché eseguita direttamente alla parte e non al procuratore costituito in appello.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di nullità della notifica del ricorso, ritenendola sanabile e comunque non tale da determinarne l’inesistenza. Ha poi escluso che potesse essere accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere o di rilievo di un preteso giudicato esterno, perché i documenti prodotti si riferivano ad altra cartella e, comunque, mancava la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata. Nel merito processuale, la Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato dal d.l. n. 146/2021, osservando che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la diretta impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in casi tassativi, subordinati alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio. Poiché nel caso concreto tale interesse ad agire qualificato non risultava dagli atti né era stato allegato dal ricorrente, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso originario. Le spese sono state integralmente compensate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla notificazione, ma il vizio dedotto non è stato accolto perché la Corte ha ritenuto la notificazione comunque sanabile e non inesistente.

  • art. 8, comma 2, L. n. 890 del 1982

    Invocato per contestare il perfezionamento della notifica in assenza della comunicazione di avvenuto deposito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di ritualità della notifica.

  • art. 85 c.p.c.

    È richiamato per il principio di perpetuatio dell’ufficio di difensore in caso di successione dell’agente della riscossione.

  • art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla L. n. 225 del 2016

    È indicato come fonte dell’estinzione del precedente agente della riscossione e del subentro del successore nel processo.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato come base per la rinnovazione della notificazione nulla.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per delimitare i documenti producibili in cassazione ai fini dell’ammissibilità o di questioni rilevabili in sede di legittimità.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    La norma, come novellata dal d.l. n. 146 del 2021, è applicata ai giudizi pendenti: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione della cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati dal legislatore.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021

    Ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, incidendo sull’interesse ad agire nei processi pendenti.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    Richiamato tra i casi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto.

  • art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato tra i casi di pregiudizio legati ai pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    Richiamato nel catalogo legislativo dei pregiudizi specifici rilevanti per la diretta impugnazione.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite e alla funzione nomofilattica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Massime di principio

  • La notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello del procuratore costituito integra, di regola, una nullità sanabile e non un’inesistenza, quando l’atto sia comunque riconoscibile come notificazione.
  • Nei giudizi pendenti in tema di estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come modificato nel 2021, si applica anche ai processi in corso e condiziona l’ammissibilità dell’azione alla dimostrazione di uno specifico pregiudizio tipizzato dalla legge.
  • L’interesse ad agire in materia di impugnazione di ruolo o cartella non notificata è una condizione dinamica dell’azione e può essere valutata fino alla decisione, anche alla luce di norme sopravvenute.
  • La diretta impugnazione dell’estratto di ruolo è preclusa; è ammissibile soltanto l’impugnazione del ruolo o della cartella invalidamente notificata nei casi in cui l’iscrizione a ruolo comporti uno dei pregiudizi espressamente previsti dal legislatore.
  • Chi invoca in cassazione un giudicato esterno o la cessazione della materia del contendere deve allegare e provare in modo puntuale che il giudicato riguardi proprio l’oggetto del processo e deve fornire idonea attestazione del passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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