Ordinanza n. 102/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Ordinanza n. 9 del 9.9.2025, notificata il 18.9.2025 e rinotificata in data 11.11.2025, con cui il Comune di Piedimonte Matese ha ordinato la rimozione degli abusi edilizi riscontrati sull'immobile censito al foglio 500, p.lla 5246 sub 4, consistenti nella realizzazione di un servizio igienico con disimpegno ed altri abusi relativi all'edificio; B) della relazione d'accertamento prot. N. 21315 dell'8.9.2025 e propri allegati, quale atto presupposto contenente le verifiche, le misurazioni e i rilievi fotografici relativi alle unità immobiliari oggetto di ordinanza, tra qui quella di proprietà del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di abusi edilizi, unitamente alla relazione di accertamento presupposta
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha disposto la rimozione degli abusi edilizi riscontrati nell'immobile, consistenti nella realizzazione di un servizio igienico con disimpegno e in ulteriori abusi relativi all'edificio. È stata altresì impugnata la relazione di accertamento presupposta, contenente verifiche, misurazioni e rilievi fotografici riferiti alle unità immobiliari, compresa quella del ricorrente. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. La motivazione si fonda sulla necessità, nelle more della definizione del giudizio di merito, di mantenere la res adhuc integra, attraverso il bilanciamento degli opposti interessi. Non è stata svolta una valutazione analitica dei singoli motivi di ricorso né è stato espresso un definitivo giudizio sulla legittimità degli abusi o dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un'ordinanza repressiva edilizia quando, nelle more della decisione di merito, ritenga necessario mantenere integra la situazione controversa mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La sospensione cautelare di un provvedimento edilizio non comporta, di per sé, una definitiva valutazione sulla sua legittimità, che resta riservata alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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