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Ordinanza

Ordinanza n. 102/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Ordinanza n. 9 del 9.9.2025, notificata il 18.9.2025 e rinotificata in data 11.11.2025, con cui il Comune di Piedimonte Matese ha ordinato la rimozione degli abusi edilizi riscontrati sull'immobile censito al foglio 500, p.lla 5246 sub 4, consistenti nella realizzazione di un servizio igienico con disimpegno ed altri abusi relativi all'edificio; B) della relazione d'accertamento prot. N. 21315 dell'8.9.2025 e propri allegati, quale atto presupposto contenente le verifiche, le misurazioni e i rilievi fotografici relativi alle unità immobiliari oggetto di ordinanza, tra qui quella di proprietà del ricorrente.

Giustizia amministrativa202506991

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di abusi edilizi, unitamente alla relazione di accertamento presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che ha disposto la rimozione degli abusi edilizi riscontrati nell'immobile, consistenti nella realizzazione di un servizio igienico con disimpegno e in ulteriori abusi relativi all'edificio. È stata altresì impugnata la relazione di accertamento presupposta, contenente verifiche, misurazioni e rilievi fotografici riferiti alle unità immobiliari, compresa quella del ricorrente. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale impugnata. La motivazione si fonda sulla necessità, nelle more della definizione del giudizio di merito, di mantenere la res adhuc integra, attraverso il bilanciamento degli opposti interessi. Non è stata svolta una valutazione analitica dei singoli motivi di ricorso né è stato espresso un definitivo giudizio sulla legittimità degli abusi o dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere l'efficacia di un'ordinanza repressiva edilizia quando, nelle more della decisione di merito, ritenga necessario mantenere integra la situazione controversa mediante il bilanciamento degli interessi contrapposti.
  • La sospensione cautelare di un provvedimento edilizio non comporta, di per sé, una definitiva valutazione sulla sua legittimità, che resta riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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