Cassazione Civile, Ordinanza n. 09411/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da un immobile concesso in godimento nell'ambito di un rapporto qualificato come comodato e destinato all'uso del nucleo familiare della destinataria del bene. In primo grado la concedente ha chiesto la declaratoria di risoluzione del comodato e il rilascio dell'immobile, assumendo di aver validamente disdetto il rapporto e di poter comunque recedere ad nutum ai sensi dell'art. 1810 c.c. Il giudizio di primo grado si è svolto nei confronti della sola comodataria costituita, mentre la notificazione dell'atto introduttivo nei confronti di un altro soggetto indicato come convivente non si è perfezionata per irreperibilità e, prima della rinnovazione, la parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti. La Corte d'appello ha poi ritenuto inammissibili le domande del soggetto intervenuto in appello, escludendo che egli fosse parte del contratto e negando l'esistenza di un litisconsorzio necessario. Nel ricorso per cassazione tale soggetto ha dedotto: nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c.; violazione degli artt. 102, 113, 115 e 116 c.p.c.; nullità della sentenza per contraddittorio non integro; pronuncia ultra petita sul difetto di legittimazione passiva; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla necessità di rinnovare la notifica o dichiarare la contumacia/estromissione. La comodataria ha poi rinunciato al proprio ricorso, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra la comodataria ricorrente e la resistente, a seguito di rinuncia al ricorso accettata, senza spese tra tali parti e senza ulteriore contributo unificato per quella impugnazione. Quanto al ricorso del soggetto che si assumeva comodatario e pretermesso, la Corte lo ha dichiarato inammissibile: ha ritenuto che nel giudizio di primo grado egli non fosse mai divenuto parte, perché la notificazione iniziale non si era perfezionata e la successiva rinuncia alla domanda nei suoi confronti non richiedeva accettazione; ha quindi qualificato la sua posizione come quella di terzo interveniente in appello ex art. 344 c.p.c., e ha reputato che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a deduzioni generiche o non pertinenti e senza censurare specificamente l'accertamento di fatto sulla mancata prova della sua partecipazione al contratto di comodato. Le spese del giudizio di legittimità tra questi due soggetti sono state poste a suo carico.
Norme richiamate
art. 447-bis c.p.c.
indica il rito utilizzato per la proposizione della domanda in primo grado.
art. 1810 c.c.
richiamato dalla parte attrice come fondamento del recesso ad nutum dal comodato senza termine.
art. 143 c.p.c.
richiamato per contestare la regolarità della notificazione in caso di irreperibilità del destinatario.
art. 102 c.p.c.
invocato per sostenere la necessità del litisconsorzio e la nullità per contraddittorio non integro; la Corte esclude che ricorresse un litisconsorzio necessario.
art. 113 c.p.c.
richiamato tra le norme che si assumevano violate nella valutazione del materiale probatorio e della decisione di merito.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare il preteso utilizzo di un documento asseritamente artefatto e la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio da parte dei giudici di merito.
art. 344 c.p.c.
la Corte qualifica la costituzione in appello del soggetto pretermesso come intervento di terzo da valutare secondo questa norma.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità dei motivi che non colgono specificamente la ratio decidendi e non sono sufficientemente specifici.
art. 390 c.p.c.
richiamato per dichiarare rituale la rinuncia al ricorso e quindi l'estinzione del giudizio tra le relative parti.
art. 391 c.p.c.
esclude la condanna alle spese tra le parti in caso di estinzione conseguente a rinuncia.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte afferma che non si applica alla ricorrente che ha rinunciato al ricorso, mentre ne dà atto per il ricorrente soccombente/inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che non si confronti in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limiti a deduzioni apodittiche, generiche o non pertinenti.
- La parte che non abbia mai assunto la qualità di parte nel giudizio di primo grado per mancato perfezionamento della notificazione e successiva rinuncia alla domanda nei suoi confronti deve essere considerata, rispetto al primo grado, come terzo; l'attività svolta in appello va allora valutata secondo la disciplina dell'intervento del terzo.
- La rinuncia alla domanda verso un soggetto che non è ancora divenuto parte non richiede la sua accettazione né la notificazione della rinuncia medesima.
- Non sussiste litisconsorzio necessario quando la controversia concerne un contratto e non risulta provata la partecipazione al contratto del soggetto che invoca la pretermessione processuale.
- La censura di nullità per contraddittorio non integro o di errore nella qualificazione processuale deve essere accompagnata da una critica puntuale dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla qualità di parte o terzo del soggetto interessato.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, impedisce la condanna alle spese tra quelle parti e preclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per il ricorrente rinunciante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09384/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09395/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09404/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2026 del 14/04/2026
- ordinanza_civile · 14 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09406/2026 del 14/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →