Sentenza del 26/10/2017 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Inammissibile il ricorso contro il rigetto di un interpello disapplicativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo prevista dall'art. 30 della Legge n. 724/1994 e dall'art. 2, comma 36-decies, del D.L. n. 138/2011. Sosteneva che l'inattività e l'impossibilità di conseguire i ricavi minimi dipendessero da cause oggettive, poiché la cava mineraria non poteva essere sfruttata a causa del vincolo ambientale del "Parco del YYY" e del congelamento della concessione da parte della Regione Liguria. La società riteneva inoltre che il diniego fosse autonomamente impugnabile, in quanto atto definitivo e idoneo a produrre effetti fiscali, tra cui l'applicazione di maggiori imposte IRES e IRAP.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché il diniego di interpello disapplicativo non è un atto autonomamente impugnabile. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato tale decisione, ritenendo che la risposta all'interpello abbia natura meramente consultiva e interpretativa, priva di contenuto impositivo e non idonea a formalizzare una pretesa tributaria. Il contribuente potrà far valere le proprie ragioni impugnando l'eventuale successivo avviso di accertamento, contestando in quella sede anche la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. L'appello è stato respinto e la società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro per spese di lite.
Norme richiamate
Art. 30, Legge n. 724/1994
Disciplina il regime delle società non operative o società di comodo e consente, in presenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi, di chiedere la disapplicazione della disciplina.
Art. 2, comma 36-decies, D.L. n. 138/2011
Estende la disciplina delle società di comodo a determinate ipotesi e costituisce una delle disposizioni di cui la società chiedeva la disapplicazione.
Art. 19, D.Lgs. n. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego di interpello disapplicativo, non avendo natura impositiva e non essendo incluso nell'elenco, non è stato ritenuto direttamente impugnabile.
Art. 100 c.p.c.
Richiamato dall'Amministrazione in relazione alla carenza di interesse ad agire, poiché il diniego di interpello non produce immediatamente una lesione giuridica definitiva.
Cassazione, sentenza n. 17010 del 5 ottobre 2012
Richiamata dalla società a sostegno della tesi secondo cui il diniego di disapplicazione avrebbe natura definitiva e potrebbe essere facoltativamente impugnato. La decisione in esame non ha seguito tale impostazione.
Cassazione, sentenza n. 20526 del 6 settembre 2013
Richiamata per affermare che la risposta all'interpello è un preatto amministrativo o parere dell'Amministrazione finanziaria, non idoneo a far sorgere autonomamente posizioni soggettive immediatamente tutelabili.
Massime di principio
- Il diniego di un interpello disapplicativo, di regola, non è autonomamente impugnabile se non contiene una formale e attuale pretesa tributaria.
- La risposta all'interpello ha normalmente funzione consultiva e interpretativa: il contribuente può scegliere se adeguarsi, senza che il diniego determini da solo l'imposizione di una maggiore imposta.
- La tutela giudiziale deve essere esercitata, in linea generale, contro l'eventuale successivo avviso di accertamento, nel quale potranno essere contestati sia l'applicazione della disciplina fiscale sia il mancato riconoscimento delle cause oggettive di disapplicazione.
- Evitare l'impugnazione anticipata del diniego riduce il rischio di decisioni contrastanti sulla stessa questione, che potrebbe essere valutata sia contro l'interpello sia contro il successivo accertamento.
- La presenza di cause oggettive che impediscono il conseguimento dei ricavi minimi, come vincoli ambientali o blocchi amministrativi, deve essere documentata e fatta valere nel giudizio contro l'atto impositivo effettivamente lesivo.
- L'orientamento giurisprudenziale sull'impugnabilità degli interpelli può presentare oscillazioni: occorre verificare il tipo concreto di interpello e se la risposta contenga, oltre al parere, una vera e propria pretesa fiscale immediata.
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