Sentenza del 26/10/2017 n. 817 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Codice doganale comunitario - Articolo 220, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b) - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Nozione di "contabilizzazione dei dazi all'importazione" - Decisione dell'autorità doganale competente - Termine di presentazione di una richiesta di rimborso o sgravio - Obbligo di trasmettere il caso alla Commissione europea - Elementi di prova nel caso di un ricorso avverso una decisione dell'autorità competente dello Stato membro di importazione - Interessi di mora, in occasione di un controllo a posteriori di una dichiarazione in dogana - invocazione della buona fede del debitore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione fiscale, a seguito di un controllo a posteriori e sulla base di informazioni dell'OLAF, ha ritenuto irregolari i certificati d'origine "modulo A" utilizzati per ottenere il trattamento preferenziale e ha richiesto ad Aqua Pro il pagamento dei dazi all'importazione, dell'IVA e degli interessi di mora. Aqua Pro ha contestato il recupero sostenendo di aver agito in buona fede e di non aver potuto rilevare l'errore delle autorità cambogiane, anche perché operava tramite un accordo di distribuzione con un'impresa tedesca.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che la contabilizzazione a posteriori si perfeziona con l'iscrizione dell'importo nei registri contabili, anche se la relativa decisione è impugnata. L'importatore può invocare il legittimo affidamento direttamente nel ricorso contro il recupero, senza dover presentare necessariamente una separata domanda di rimborso o sgravio. Le relazioni OLAF sono elementi di prova, ma non sono automaticamente decisive né prevalgono sui risultati dei controlli a posteriori: la valutazione complessiva spetta al giudice nazionale. Le autorità devono trasmettere il caso alla Commissione nei casi previsti, tra cui errore della Commissione, collegamento con un'indagine dell'Unione o importo pari o superiore a 500.000 euro. Una decisione della Commissione relativa a un altro Stato membro vincola gli altri Stati solo se ricorrono elementi di fatto e di diritto comparabili. L'accordo di distribuzione non esclude il legittimo affidamento, ma l'importatore deve dimostrare errore dell'autorità, non riconoscibilità dell'errore e rispetto della normativa doganale; deve inoltre adottare diligenti cautele, chiedendo al proprio contraente documenti idonei a verificare l'origine delle merci. La Corte non ha deciso direttamente la controversia, rimettendo al giudice lettone la verifica concreta della buona fede e della comparabilità dei casi.
Norme richiamate
Articolo 217, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92
Ogni importo di dazi [...] deve essere [...] iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.
La contabilizzazione consiste nell'iscrizione dell'importo dovuto nei registri contabili o in un supporto equivalente; non dipende dalla definitività o dall'impugnabilità della decisione.
Articolo 220, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92
Non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi [...] non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni.
Il recupero può essere escluso solo se ricorrono cumulativamente un errore dell'autorità, la sua non ragionevole riconoscibilità per un debitore diligente e il rispetto delle regole doganali da parte dell'importatore.
Articoli 236 e 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Il rimborso o lo sgravio [...] viene concesso, su richiesta presentata [...] entro tre anni dalla data della notifica.
Esistono procedure specifiche per rimborso e sgravio, ma l'importatore può far valere il legittimo affidamento anche direttamente in un ricorso amministrativo o giudiziario contro la contabilizzazione.
Articolo 243 del regolamento (CEE) n. 2913/92
Garantisce il diritto di ricorso contro le decisioni doganali che riguardano direttamente e individualmente il debitore; nel ricorso può essere dedotta la violazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b).
Articoli 869, lettera b), e 871 del regolamento (CEE) n. 2454/93
Le autorità doganali possono decidere autonomamente di non contabilizzare i dazi solo fuori dai casi che richiedono la trasmissione alla Commissione. La trasmissione è obbligatoria, tra l'altro, in presenza di errore della Commissione, indagini dell'Unione o importi almeno pari a 500.000 euro.
Articolo 875 del regolamento (CEE) n. 2454/93
Una decisione della Commissione adottata nei confronti di un altro Stato membro può produrre effetti anche nello Stato interessato, ma solo quando il caso presenta elementi di fatto e di diritto comparabili e alle condizioni stabilite dalla Commissione.
Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999
Le relazioni OLAF sono mezzi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi e giudiziari e hanno valore equivalente alle relazioni amministrative nazionali, senza prevalenza automatica sugli altri elementi probatori.
Massime di principio
- L'impugnazione di una decisione doganale non impedisce, di per sé, che i dazi siano considerati contabilizzati: rileva l'iscrizione contabile dell'importo.
- Il legittimo affidamento può essere fatto valere direttamente nel ricorso contro il recupero dei dazi; non è indispensabile una separata domanda di rimborso o sgravio, fermo il rispetto degli eventuali termini procedurali applicabili.
- La buona fede non è sufficiente da sola: l'importatore deve provare errore dell'autorità, non riconoscibilità dell'errore e pieno rispetto delle formalità doganali.
- Le informazioni OLAF costituiscono prova, ma il giudice deve valutarle insieme a tutti gli altri elementi; se sono generiche, possono essere necessari controlli a posteriori e ulteriori prove.
- Una decisione favorevole della Commissione relativa a un altro importatore non si applica automaticamente: occorre dimostrare la comparabilità concreta dei fatti e del quadro giuridico.
- L'uso di intermediari o di accordi di distribuzione non riduce gli obblighi di diligenza dell'importatore. In presenza di dubbi sull'origine o sui certificati, egli deve acquisire dai contraenti documentazione e chiarimenti adeguati.
- Gli interessi di mora seguono normalmente il recupero dei dazi, ma possono essere contestati insieme all'obbligazione principale quando il recupero risulti contrario alle regole sul legittimo affidamento.
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