Sentenza del 26/10/2017 n. 814 - Corte di Giustizia UE
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport - Nozione di "sport" - Attività caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante - Gioco del bridge duplicato esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'EBU chiedeva il rimborso dell'IVA versata sulle quote di iscrizione ai tornei di bridge duplicato, sostenendo che tali prestazioni fossero esenti ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE, in quanto strettamente connesse alla pratica dello sport. Secondo l'EBU, il bridge duplicato richiede rilevanti capacità intellettuali, quali logica, memoria, strategia e pensiero laterale, e produce benefici per la salute mentale e fisica. La Corte ha dovuto stabilire se la nozione unionale di sport possa comprendere un'attività prevalentemente mentale e caratterizzata da una componente fisica irrilevante.
La decisione
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che un'attività come il bridge duplicato, la cui componente fisica appare irrilevante, non rientra nella nozione di sport ai fini dell'esenzione IVA. Il fatto che l'attività richieda elevate capacità intellettuali, favorisca il benessere mentale o fisico oppure si svolga in forma competitiva non è sufficiente. L'esenzione deve essere interpretata restrittivamente e riguarda soltanto attività caratterizzate da una componente fisica non irrilevante. La Corte ha lasciato impregiudicata la possibilità che un'attività di questo tipo possa eventualmente rientrare nell'esenzione prevista per i servizi culturali, qualora ricorrano i relativi presupposti secondo la valutazione dello Stato membro.
Norme richiamate
Articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE
talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica
L'esenzione IVA riguarda soltanto prestazioni strettamente connesse ad attività qualificabili come sport e fornite da organismi senza fini di lucro. La nozione di sport richiede una componente fisica non irrilevante; non sono sufficienti la componente mentale, i benefici per la salute o il carattere competitivo.
Articolo 132, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2006/112/CE
talune prestazioni di servizi culturali e le cessioni di beni loro strettamente connesse effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi culturali riconosciuti dallo Stato membro interessato
La disposizione potrebbe, in astratto, offrire una diversa base per l'esenzione di attività prevalentemente mentali o ricreative, qualora esse abbiano una posizione significativa nel patrimonio sociale e culturale dello Stato membro e siano riconosciute secondo le condizioni applicabili.
Value Added Tax Act 1994, allegato 9, gruppo 10
La normativa britannica prevede esenzioni per alcune prestazioni connesse allo sport, ma tali esenzioni devono essere applicate in conformità alla nozione unionale di sport e ai limiti stabiliti dalla direttiva IVA.
Massime di principio
- Per applicare l'esenzione IVA prevista per i servizi connessi allo sport, l'attività deve presentare una componente fisica non irrilevante; una prestazione prevalentemente intellettuale non rientra automaticamente nell'esenzione.
- Il beneficio per la salute mentale o fisica non è, da solo, sufficiente a qualificare un'attività come sport ai fini IVA.
- Il carattere agonistico, competitivo, organizzato o regolamentato dell'attività non basta a fondare l'esenzione se manca una componente fisica significativa.
- Le esenzioni IVA sono eccezioni al principio generale di imposizione e devono essere interpretate restrittivamente, senza estenderle ad attività soltanto assimilabili allo sport.
- Un'attività esclusa dall'esenzione sportiva potrebbe eventualmente essere valutata nell'ambito dell'esenzione per i servizi culturali, ma ciò richiede una specifica rilevanza culturale e il rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato membro.
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