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Sentenza

Sentenza del 26/10/2017 n. 813 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposte sulle società - Direttiva 90/435/CEE - Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 - Società madri e figlie di Stati membri diversi - Regime fiscale comune - Deducibilità dall'utile imponibile della società madre - Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie - Non considerata esistenza di un nesso tra interessi dei prestiti e finanziamento della partecipazione nel versamento dei dividendi - Azioni o quote che alla loro cessione non sono detenute per un periodo ininterrotto di almeno un anno.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

X NV ha contestato gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sulle società per gli esercizi 2000 e 2001. L'amministrazione belga aveva reso indeducibili interessi passivi fino a concorrenza dei dividendi ricevuti da partecipazioni detenute per meno di un anno, in applicazione dell'articolo 198, punto 10°, del CIR 1992, senza verificare se tali interessi fossero effettivamente collegati al finanziamento delle partecipazioni da cui provenivano i dividendi. La società sosteneva che tale disciplina violasse l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE consente di negare la deducibilità solo agli oneri effettivamente relativi alla partecipazione nella società figlia, non a tutti gli interessi passivi della società madre calcolati in misura pari ai dividendi fiscalmente deducibili. Una norma nazionale generale e automatica, che opera anche quando gli interessi non finanziano l'acquisizione delle partecipazioni, eccede quanto consentito dalla direttiva. Inoltre, l'articolo 1, paragrafo 2, non autorizza gli Stati membri a introdurre misure antielusive sproporzionate o eccedenti quanto necessario per contrastare frodi e abusi. La controversia nazionale è quindi stata risolta secondo tale interpretazione, con riconoscimento dell'incompatibilità della disciplina belga nella misura contestata.

Norme richiamate

  • Direttiva 90/435/CEE, articolo 4, paragrafo 2

    Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall'utile imponibile della società madre.

    La deroga deve essere interpretata restrittivamente: consente di limitare soltanto la deduzione degli oneri direttamente relativi alla partecipazione e non di tutti gli interessi passivi della società madre.

  • Direttiva 90/435/CEE, articolo 1, paragrafo 2

    La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi.

    La norma esprime il divieto generale di abuso del diritto, ma non legittima misure nazionali automatiche e sproporzionate. Le misure antielusive devono limitarsi a quanto necessario per contrastare frodi e abusi effettivi.

  • Direttiva 90/435/CEE, articolo 3, paragrafo 2

    Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle società che non conservano, per un periodo ininterrotto di almeno due anni, una partecipazione.

    La facoltà di escludere determinate partecipazioni di breve durata deve essere esercitata espressamente e con efficacia normativa certa; non costituisce una deroga generale implicita all'intera direttiva.

  • Codice belga delle imposte sui redditi del 1992, articolo 198, punto 10°

    Non si considerano spese effettuate ai fini dell'attività d'impresa gli interessi ... sino a concorrenza di un importo pari a quello dei redditi deducibili ... relativi ad azioni o quote detenute ... per meno di un anno.

    La disposizione è incompatibile con il diritto dell'Unione nella misura in cui rende automaticamente indeducibili interessi non collegati al finanziamento delle partecipazioni che hanno prodotto i dividendi.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale limita la deduzione di costi per prevenire una doppia deduzione o un abuso, deve esistere un collegamento concreto tra il costo disconosciuto e il reddito o l'operazione agevolata.
  • Non è normalmente conforme al diritto dell'Unione una presunzione generale e automatica che renda indeducibili tutti gli interessi passivi in base al solo fatto che il contribuente abbia ricevuto dividendi fiscalmente agevolati.
  • Le deroghe ai regimi europei di neutralizzazione della doppia imposizione devono essere interpretate restrittivamente e non possono compromettere l'effetto utile della disciplina europea.
  • Le misure antielusive devono essere proporzionate: possono contrastare operazioni artificiose o abusive, ma non possono colpire indistintamente operazioni economiche reali e costi privi di nesso con l'eventuale abuso.
  • Un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni può essere previsto dagli Stati membri solo se la relativa facoltà europea è stata recepita in modo chiaro, espresso e giuridicamente certo.

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