Sentenza del 26/10/2017 n. 1070 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accisa sulla produzione energia - compensazione - crediti sorti in diversa provincia - legittimità - sussiste - autorizzazione della Direzione centrale dell'Agenzia delle Dogane - effetti - retroattività - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva maturato un credito d'accisa di euro 4.756.066,03 presso l'Ufficio delle Dogane di Torino e, contemporaneamente, un debito d'accisa di euro 151.413,53 presso l'Ufficio di Padova. Dopo aver ottenuto l'assenso generale degli uffici centrali dell'Agenzia alla compensazione tra crediti e debiti maturati in province diverse, la società compensava il debito di Padova con parte del credito di Torino alla scadenza del 31 marzo 2015. L'Ufficio di Padova riteneva invece perfezionata la compensazione soltanto il 23 aprile 2015, data dell'autorizzazione dell'Ufficio di Torino, contestando quindi un tardivo versamento e applicando interessi, indennità di mora e sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la compensazione legale opera per effetto della coesistenza di credito e debito e che il riconoscimento del credito da parte dell'ufficio competente costituisce un atto amministrativo volto esclusivamente a verificarne l'esistenza e determinarne l'importo. L'autorizzazione del 23 aprile 2015 ha quindi efficacia retroattiva al 31 marzo 2015, data in cui credito e debito coesistevano. Poiché le somme erano già nella disponibilità della medesima Agenzia, la compensazione non poteva essere considerata tardiva e sono stati ritenuti illegittimi l'invito al pagamento, gli interessi, l'indennità di mora e le sanzioni. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 26, comma 7, lettera a), D.lgs. n. 504/1995
Il soggetto obbligato al pagamento delle accise deve adempiere distintamente per ciascuna provincia in cui è avvenuta l'immissione in consumo.
La disciplina delle accise impone una rilevazione territoriale dei consumi e degli obblighi di pagamento, ma tale articolazione contabile non impedisce, in presenza dei presupposti, la compensazione tra posizioni riferibili a diverse province della stessa Agenzia.
Art. 8, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Le obbligazioni tributarie possono essere estinte anche per compensazione.
Le regole civilistiche sulla compensazione possono trovare applicazione nei rapporti tra contribuente ed Erario, salvo specifiche incompatibilità previste dalla disciplina tributaria.
Art. 17, D.lgs. n. 241/1997
La disciplina generale della compensazione tributaria costituisce un precedente normativo a sostegno dell'ammissibilità della compensazione, anche se la controversia riguardava una materia soggetta a regole speciali sulle accise.
Art. 1, D.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'applicazione, nel processo tributario, dei principi del processo civile.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati dalla Commissione per affermare che la motivazione della sentenza deve esporre in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.
Massime di principio
- Quando un contribuente vanta un credito verso la stessa amministrazione cui deve pagare un tributo, la compensazione può essere riconosciuta anche se il credito e il debito risultano contabilizzati presso uffici territoriali diversi, purché siano verificati l'esistenza, l'importo e l'esigibilità del credito.
- L'autorizzazione o il riconoscimento amministrativo successivo può avere natura ricognitiva e non costitutiva: se il credito e il debito già coesistevano, gli effetti della compensazione possono retroagire alla data della loro coesistenza.
- La suddivisione territoriale degli uffici della medesima Agenzia non implica necessariamente l'esistenza di soggetti giuridici distinti; pertanto, la mera separazione contabile interna non dovrebbe trasformare una compensazione sostanzialmente tempestiva in un pagamento tardivo.
- Non sono normalmente giustificati interessi e sanzioni per tardivo pagamento quando l'amministrazione aveva già nella propria disponibilità somme di importo sufficiente e il ritardo dipende esclusivamente dai tempi interni di riconoscimento o trasferimento contabile del credito.
- È comunque prudente ottenere preventivamente un'autorizzazione scritta, documentare la coesistenza di credito e debito e comunicare tempestivamente all'ufficio interessato l'intenzione di compensare, poiché la disciplina concreta può prevedere procedure speciali per il tributo considerato.
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