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Sentenza

Sentenza del 26/10/2017 n. 820 - Corte di Giustizia UE

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Iscrizione nel registro dei soggetti passivi IVA - Normativa nazionale che impone la costituzione di una garanzia - Lotta contro l'evasione fiscale - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Nozione di «libertà d'impresa» - Principio della parità di trattamento - Principio del ne bis in idem - Principio della irretroattività dei reati e delle pene.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'obbligo imposto alla BB construct, al momento della registrazione ai fini IVA, di costituire una garanzia fiscale di 500.000 euro per dodici mesi. L'obbligo derivava dal fatto che il suo amministratore o socio era stato in precedenza amministratore o socio di un'altra persona giuridica con arretrati fiscali. La BB construct sosteneva che la garanzia fosse sproporzionata, lesiva della libertà d'impresa, discriminatoria e assimilabile a una sanzione retroattiva, in violazione anche dei principi del ne bis in idem e dell'irretroattività.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 273 della direttiva IVA e l'articolo 16 della Carta non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che imponga tale garanzia per prevenire l'evasione e assicurare la riscossione dell'IVA. Tuttavia, la garanzia deve essere proporzionata al rischio effettivo di mancato pagamento, agli arretrati pregressi e al ruolo concretamente svolto dall'amministratore o socio nelle due società. Spetta al giudice nazionale verificare se l'importo di 500.000 euro ecceda quanto necessario. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi del ne bis in idem e dell'irretroattività, poiché la garanzia ha natura preventiva e non punitiva, e ha ritenuto compatibile con la parità di trattamento la differenziazione rispetto ai soggetti senza collegamenti con società fiscalmente inadempienti.

Norme richiamate

  • Articolo 273 della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA)

    Gli Stati membri possono stabilire [...] altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni.

    La disposizione riconosce agli Stati membri un margine discrezionale per adottare misure antifrode, inclusa la richiesta di garanzie, purché rispettino la proporzionalità, la parità di trattamento e la neutralità dell'IVA.

  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È riconosciuta la libertà d'impresa conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

    La libertà d'impresa può essere limitata per finalità di interesse generale, come la riscossione dell'IVA e la prevenzione delle frodi, ma una garanzia di importo tale da impedire di fatto l'avvio o la prosecuzione dell'attività sarebbe manifestamente sproporzionata.

  • Articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Il principio di parità di trattamento non impedisce di assoggettare a garanzia i nuovi soggetti passivi collegati a società fiscalmente inadempienti, perché si trovano in una situazione diversa rispetto ai soggetti gravati da debiti non fiscali o privi di tali collegamenti.

  • Articoli 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    I principi di legalità, proporzionalità delle pene, irretroattività e ne bis in idem non si applicano alla garanzia, poiché essa non ha finalità repressiva o penale, ma preventiva e cautelare, essendo diretta ad assicurare il pagamento futuro dell'IVA.

  • Articolo 4c della legge slovacca n. 222/2004 relativa all'IVA

    La norma consente all'Amministrazione fiscale slovacca di imporre, per dodici mesi, una garanzia compresa tra 1.000 e 500.000 euro quando il nuovo soggetto passivo presenta collegamenti con una persona giuridica avente arretrati fiscali.

Massime di principio

  • Gli Stati possono subordinare la registrazione IVA alla prestazione di una garanzia quando esiste un rischio concreto e documentabile di evasione o mancato pagamento.
  • La garanzia non deve essere automatica o meramente punitiva: l'Amministrazione deve correlare l'importo al rischio effettivo, agli arretrati fiscali e al ruolo svolto dalla persona collegata nelle società coinvolte.
  • Un importo molto elevato può violare la libertà d'impresa se immobilizza le risorse necessarie all'avvio o alla prosecuzione dell'attività e rischia di provocare l'insolvenza.
  • Il collegamento personale o patrimoniale con una società fiscalmente inadempiente può giustificare un trattamento differenziato, ma non consente di presumere senza ulteriori verifiche l'inaffidabilità del nuovo soggetto.
  • Poiché la garanzia è considerata preventiva e non sanzionatoria, non si applicano automaticamente le garanzie proprie delle pene, come ne bis in idem e irretroattività; resta comunque obbligatorio rispettare proporzionalità, motivazione e controllo giudiziale.

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