Cassazione Penale, Ordinanza n. 31196/2026 del 13/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per il reato di favoreggiamento personale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per favoreggiamento personale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza della configurabilità del delitto contestato; la Corte di cassazione rileva però che la censura era generica e sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, il quale aveva accertato, sulla base del compendio probatorio, la sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta priva di specificità perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità dei fatti e il fatto che, per effetto della condotta dell'imputato, non era stato possibile individuare il responsabile del reato presupposto.
Norme richiamate
art. 378 c.p.
Indicato come base della condanna per favoreggiamento personale; la Corte dà atto che il giudice di merito aveva già accertato la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato.
art. 131-bis c.p.
Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene la censura generica e non confrontata con la motivazione di merito che aveva escluso l'applicazione dell'istituto in ragione della gravità dei fatti.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla configurabilità del reato deve essere specifica e non meramente assertiva: la Corte di legittimità non rivaluta il compendio probatorio se la sentenza di merito ha già illustrato in modo logico la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del fatto.
- Il motivo con cui si invoca la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi in modo puntuale con le ragioni per cui il giudice di merito l'ha esclusa; in mancanza di specificità il ricorso è inammissibile.
- Quando la condotta contestata ha impedito l'individuazione del responsabile del reato presupposto, tale dato può essere valorizzato dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità del fatto per effetto della gravità concreta della condotta.
Come è indicizzato
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