Sentenza n. 3831/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2797/2023 emessa in data 22 settembre 2023 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno promosso un giudizio di ottemperanza lamentando la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto loro il beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e successivamente trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava né il TAR competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. I ricorrenti non erano presenti, tramite i loro difensori, alla camera di consiglio. La questione ha riguardato anche l'applicabilità dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la configurabilità della procura speciale in calce nel processo amministrativo telematico, la sanabilità del vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e la possibile concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. La procura separata e genericamente formulata non conteneva elementi sufficienti a identificare la controversia e non poteva considerarsi validamente apposta in calce al ricorso per il solo fatto di essere stata depositata telematicamente, in copia informatica, insieme al ricorso nativo digitale. Secondo il Collegio, l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura separata depositata telematicamente insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura rechi in sé elementi idonei a dimostrare l'effettiva volontà di conferire il mandato per quella specifica controversia. Il TAR ha inoltre ritenuto che la procura speciale debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e che il successivo deposito della copia informatica non dimostri tale anteriorità né la conoscenza, da parte del mandante, del contenuto dell'atto. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante rinnovazione della procura, poiché la sua esistenza costituisce requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la scelta dell'indirizzo meno prudente non integra obiettiva incertezza normativa. L'assenza dei difensori alla camera di consiglio ha escluso l'obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché tale assenza è stata ritenuta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 73, comma 3, c.p.a.
questione rilevata d'ufficio
L'obbligo di avviso alle parti opera quando la questione d'ufficio emerga dopo il passaggio in decisione; se i difensori non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, essi rinunciano implicitamente alla possibilità di contraddire sulla questione.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce
La regola tecnica consente di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all'atto, ma non esonera dalla necessità che la procura sia specifica e identifichi la controversia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non è applicabile per sanare la carenza originaria della procura speciale quando, secondo la disciplina del processo amministrativo, il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il patrocinio tecnico è, in via generale, obbligatorio nel processo amministrativo, sicché incombe sul difensore l'onere di predisporre una procura speciale formalmente e sostanzialmente idonea.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto ai ricorrenti dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare concretamente la controversia, indicando o rendendo desumibili l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, generica e priva di tali elementi non soddisfa il requisito di ammissibilità.
- La procura redatta su supporto cartaceo e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente una procura speciale in calce: la regola tecnica sulla procura separata depositata con l'atto non sostituisce la necessità della specificità del mandato e della riferibilità consapevole alla controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; il successivo allegamento della copia informatica della procura alla PEC di notificazione o alla busta telematica di deposito non dimostra, di per sé, né la conoscenza del contenuto del ricorso da parte del mandante né l'anteriorità del conferimento rispetto alla sua elaborazione.
- La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente: la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non integra, da sola, obiettiva incertezza normativa.
- Quando i difensori non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, tale assenza può essere considerata rinuncia implicita alla facoltà di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio, senza necessità dell'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., se la questione è stata rilevata durante la trattazione e non dopo il passaggio in decisione.
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