Cassazione Civile, Ordinanza n. 31237/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il giudizio origina da una denuncia di nuova opera proposta davanti al Tribunale di Nocera Inferiore da una usufruttuaria e da alcuni eredi di un comproprietario nei confronti della controparte, per lamentare che quest'ultima stesse eseguendo lavori edili, demolendo corpi di fabbrica e occupando un'area di loro proprietà e possesso. Dopo il provvedimento interdittale di sospensione dei lavori, la domanda fu qualificata come azione di manutenzione del possesso e accolta in primo grado, con conferma in appello. La ricorrente per cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1171 e 2697 c.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse ritenuto sufficiente, per provare la proprietà, la documentazione e la consulenza tecnica d'ufficio, mentre sarebbe stata necessaria la probatio diabolica richiesta per la rivendica, contestando anche il richiamo alla denuncia di successione; 2) violazione degli artt. 102 e 345 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dei beni asseritamente turbati; 3) nullità del procedimento per la medesima mancata integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva qualificato la domanda come azione possessoria di manutenzione, volta alla tutela di una situazione di fatto e non della proprietà in senso petitorio: per tale azione non era quindi necessaria la probatio diabolica propria della rivendicazione. Ha inoltre osservato che la proprietà dell'area rilevava solo ad colorandam possessionem e che gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito mediante documenti e CTU non sono censurabili in cassazione, oltre a rilevare che il ricorso non rispettava i requisiti dell'art. 366, comma 6, c.p.c. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, affermando che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere proposte anche da uno solo dei comproprietari, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1171 c.c.
richiamato come base della denuncia di nuova opera; la Corte lo colloca nel quadro delle azioni nunciatorie, distinte dalla rivendica petitoria.
art. 1170 c.c.
richiamato per qualificare la domanda come azione di manutenzione del possesso, volta alla tutela di una situazione di fatto.
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che fosse necessaria la probatio diabolica della proprietà nel caso di azione possessoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità del procedimento per asserita mancata integrazione del contraddittorio.
art. 366, comma 6, c.p.c.
la Corte rileva che il ricorso era privo dei requisiti di specificità e di localizzazione degli atti richiesti dalla norma.
art. 102 c.p.c.
invocato per lamentare la mancata integrazione del contraddittorio; la Corte esclude la necessità del litisconsorzio.
art. 345 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo all'integrazione del contraddittorio, ma ritenuto non fondato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nelle azioni nunciatorie e, in particolare, nell'azione di manutenzione del possesso, il giudice deve qualificare la domanda in base al petitum sostanziale e alle ragioni di fatto poste a fondamento della pretesa; se la tutela invocata è possessoria, non è richiesta la probatio diabolica propria dell'azione di rivendicazione.
- La proprietà del bene può assumere rilievo solo come elemento accessorio o di coloritura della situazione possessoria dedotta in giudizio, ma l'oggetto dell'accertamento resta il possesso e la turbativa o molestia lamentata.
- Gli accertamenti di fatto del giudice di merito, compiuti sulla base di documenti e di consulenza tecnica d'ufficio anche con funzione percettiva, non sono sindacabili in cassazione se il ricorso si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune possono essere promosse anche da uno solo dei comproprietari, senza che sia necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comunisti.
- La mancata integrazione del contraddittorio non determina nullità quando l'azione può essere validamente esercitata dal singolo comproprietario in relazione alla tutela del bene comune.
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