Cassazione Civile, Ordinanza n. 22310/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA per l’aggiornamento della rendita di una stazione elettrica a servizio di un parco eolico situata in San Sostene, censita in catasto con una specifica particella, di cui la società ricorrente era proprietaria superficiaria. L’Ufficio aveva rettificato la rendita da euro 868,00 a euro 8.210,00. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo che anche la torre dell’aerogeneratore dovesse concorrere alla stima diretta della rendita, in quanto non macchinario o impianto funzionale al processo produttivo ma elemento strutturalmente connesso al bene. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme catastali per avere la CTR qualificato la torre come fabbricato, pur non essendo tale; (2) violazione delle medesime norme per avere incluso la torre nella stima come elemento che accresce la qualità e l’utilità del cespite, mentre essa sarebbe componente impiantistica esente; (3) erronea ricostruzione della fattispecie concreta e mancata valorizzazione delle risultanze peritali circa la natura impiantistica dell’aerogeneratore; (4) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo sul vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello conteneva un’ampia e articolata esposizione delle ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.; ha invece accolto il primo e il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della rendita catastale di un impianto eolico ex art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, la torre dell’aerogeneratore è esente dal carico impositivo perché, pur essendo stabilmente infissa al suolo, svolge una funzione essenziale e attiva nella macchina di produzione dell’energia elettrica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
"gli aerogeneratori (rotori e navicelle)"
Nel calcolo della rendita catastale degli impianti eolici, la torre dell’aerogeneratore non rientra tra i cespiti imponibili perché, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte, è componente essenziale e attiva della macchina e non semplice costruzione accessoria.
art. 1, comma 22, L. 28 dicembre 2015, n. 208
È richiamato come base della procedura DOCFA di aggiornamento catastale che ha dato origine alla rettifica di rendita.
art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in L. 11 agosto 1939, n. 1249
È richiamato, in combinato disposto con la normativa sopravvenuta, quale disciplina di riferimento per la stima catastale e la determinazione della rendita.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
È richiamato come parametro tecnico-normativo per l’individuazione dei beni rilevanti ai fini catastali.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
La sentenza tributaria è nulla solo quando manchi del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, inconciliabile o obiettivamente incomprensibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
"la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"
Il vizio di motivazione rilevante in cassazione ricorre solo se la motivazione non consente il controllo della ratio decidendi e non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio di violazione di legge dedotto sui motivi relativi alla corretta inclusione della torre nella rendita catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del vizio processuale dedotto con riferimento alla asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
È richiamato per individuare il giudice di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è validamente sindacabile solo se scende sotto la soglia minima costituzionalmente necessaria.
Massime di principio
- In materia catastale degli impianti eolici, la torre dell’aerogeneratore non va automaticamente considerata una costruzione imponibile: se svolge una funzione essenziale e attiva nel complesso produttivo, deve essere esclusa dalla base di stima ai fini della rendita.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; è invece sufficiente se consente di ricostruire il percorso argomentativo e il controllo della decisione, anche se la soluzione giuridica sia poi erronea.
- Quando la censura investe la corretta sussunzione di un bene nella disciplina catastale, il giudice deve verificare la natura funzionale del componente nel ciclo produttivo, non limitarsi alla sola sua stabilità fisica o infissione al suolo.
- Se l’accoglimento di uno o più motivi di violazione di legge rende superfluo l’esame delle ulteriori censure di merito, queste ultime restano assorbite.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione apparente non coincide con la semplice non condivisibilità della soluzione adottata, ma con l’impossibilità di individuare la ratio decidendi.
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