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Sentenza

Sentenza n. 13555/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202607128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Questura di Roma sull’istanza volta al rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma, in violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la condanna dell’amministrazione al rilascio del titolo entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione, il risarcimento del danno da mancato esercizio dell’attività amministrativa e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio, la Questura ha depositato una nota del 15 luglio 2026 con cui ha comunicato all’interessato di avere valutato positivamente la sua istanza e che il titolo di soggiorno sarebbe stato rilasciato entro i successivi quaranta giorni.

La decisione

Il TAR, sentite le parti ai sensi degli artt. 60 e 73 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha rilevato che, a seguito della positiva valutazione dell’istanza comunicata dalla Questura e dell’annuncio del rilascio del titolo, il ricorrente non aveva più interesse alla definizione del giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state compensate, attesa la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    accertare, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’illegittimità del silenzio della Questura di Roma

    L’azione contro il silenzio è divenuta improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione ha comunicato la positiva valutazione dell’istanza e l’imminente rilascio del titolo richiesto, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

  • art. 2 l. 241/1990

    violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento, ex art. 2 L. 241/1990, con una determinazione espressa di merito

    La norma è richiamata quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    riproposizione, ai sensi dell’art. 31 co. 2 D.lgs. 104/2010, di avvio del procedimento

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla riproposizione dell’istanza e all’avvio del procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 73 c.p.a.

    previo avviso alle parti costituite ex artt. 60 e 73 cpa

    È richiamato quale fondamento dell’avviso alle parti prima della definizione in forma semplificata.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condannare ... al risarcimento del danno ingiusto

    La domanda risarcitoria è stata proposta dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito perché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell’attività amministrativa obbligatoria

    La disposizione è richiamata quale base della domanda risarcitoria per il ritardo o mancato esercizio dell’attività amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la comunicazione dell’amministrazione che attesti la positiva valutazione dell’istanza e preannunci l’adozione del provvedimento richiesto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio, sopravviene una circostanza idonea a privare il ricorrente dell’interesse concreto e attuale alla decisione, il giudice può definire il processo con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti ai sensi degli artt. 60 e 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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