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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16631/2025 del 21/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

L'istituto di credito aveva proposto opposizione allo stato passivo chiedendo l'ammissione di un credito restitutorio derivante da due finanziamenti chirografari e da un mutuo ipotecario erogati alla società poi fallita e non integralmente rimborsati. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provati, con documentazione avente data certa e comunque attendibile, la stipulazione dei contratti, l'effettiva erogazione delle somme e il residuo insoluto: per il mutuo ipotecario aveva valorizzato una supposta incoerenza tra le clausole che subordinavano l'erogazione al verificarsi di condizioni e l'estratto conto che mostrava un accredito nella data del contratto; per i finanziamenti chirografari aveva ritenuto insufficienti i contratti e le contabili prodotte, anche perché prive di data certa e non integrate dalla documentazione bancaria richiesta. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato, con cinque motivi, violazione delle norme sulla valutazione della prova, sull'onere probatorio e sulla prova del mutuo, sostenendo in sintesi che: la disponibilità giuridica della somma e l'accredito sul conto del mutuatario equivalgono alla traditio; la lettura dell'estratto conto era errata perché l'accredito era avvenuto in data successiva, pur con valuta anteriore; la quietanza notarile inserita nell'atto di mutuo valeva come riconoscimento del debito; la mancata consegna della documentazione ex art. 119 TUB non impediva la prova in giudizio; la curatela non aveva specificamente contestato le operazioni di accredito. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, correggendo la ricostruzione fattuale del tribunale e affermando che, per il mutuo, la documentazione prodotta poteva provare titolo, anteriorità al fallimento ed effettiva erogazione; per i finanziamenti chirografari, la mancanza di data certa non esclude la prova aliunde del contratto e dell'avvenuta erogazione, né impedisce l'ammissione del credito in linea capitale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la prova dei crediti bancari, sia per il mutuo ipotecario sia per i finanziamenti chirografari, senza attenersi ai principi secondo cui la prova del mutuo può risultare dal contratto, dalla quietanza e dall'accredito sul conto del mutuatario, e che la mancanza di data certa incide sull'opponibilità della scrittura al fallimento ma non preclude la dimostrazione del rapporto e del credito con altri mezzi.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione della prova e delle risultanze documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta violazione nella valutazione delle prove documentali e presuntive.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che il creditore deve provare titolo, anteriorità al fallimento ed erogazione, ma ciò può avvenire con un compendio documentale coerente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prova per presunzioni e agli indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato con riferimento agli effetti probatori e alla valutazione presuntiva.

  • art. 38 TUB

    Richiamato nel primo motivo come norma invocata dalla banca sulla disciplina del finanziamento e della prova del rapporto.

  • art. 39 TUB

    Richiamato nel primo motivo come norma invocata dalla banca sul mutuo ipotecario.

  • art. 119 TUB

    La Corte esclude che la mancata consegna della documentazione bancaria al cliente impedisca, di per sé, la prova del credito in giudizio; la produzione nel giudizio di opposizione può assolvere alla funzione richiesta dalla norma.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato per sostenere che la dichiarazione di quietanza contenuta nel contratto può valere come riconoscimento del debito.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, senza specifica autonoma decisione sul punto.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo, in tema di efficacia degli estratti conto, senza autonoma decisione specifica oltre alla valutazione del loro valore probatorio nel caso concreto.

  • art. 2704 c.c.

    La mancanza di data certa incide sull'opponibilità al fallimento della scrittura, ma non esclude la prova dell'esistenza del contratto e dell'erogazione tramite altri mezzi.

  • art. 2710 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo in tema di efficacia probatoria della documentazione bancaria.

  • art. 45 l.fall.

    Richiamato nel quinto motivo per il tema dell'opponibilità al fallimento della documentazione priva di data certa.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo, senza specifica autonoma statuizione nella motivazione riportata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come vizio di violazione di legge nei diversi motivi di ricorso.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per la dedotta nullità del decreto o del procedimento.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il vizio di omessa percezione di fatti storici decisivi per correggere la ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 50 TUB

    Richiamato in relazione all'estratto conto certificato prodotto dalla banca, quale documento valorizzato dal tribunale ma poi rivalutato dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo, il creditore fondato su mutuo deve provare l'esistenza del titolo, la sua anteriorità al fallimento e l'effettiva erogazione della somma; tale prova può essere raggiunta anche mediante un compendio documentale coordinato, comprensivo di contratto, quietanza notarile, contabile di svincolo ed estratti conto.
  • Il mutuo è contratto reale e si perfeziona con la traditio; la consegna può essere integrata anche dalla creazione di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario, come l'accredito della somma sul suo conto corrente, che comporta l'uscita del denaro dal patrimonio del mutuante e la sua acquisizione al patrimonio del mutuatario.
  • La quietanza di erogazione, specie se contenuta in atto notarile e coordinata con il contratto e con la contabile dell'operazione, ha valore probatorio dell'avvenuto pagamento e può spostare sul curatore l'onere di fornire elementi idonei a infirmarne la portata.
  • La mancanza di data certa della scrittura prodotta a sostegno dell'insinuazione al passivo non rende inesistente il contratto né esclude la prova della sua stipulazione e del credito con ogni altro mezzo consentito; determina soltanto l'inopponibilità al fallimento della data e delle clausole della scrittura stessa.
  • Per i finanziamenti bancari chirografari, l'assenza di data certa non impedisce l'ammissione del credito se siano comunque provati il rapporto, l'erogazione delle somme e il residuo dovuto; non è necessario che la prova derivi esclusivamente dal documento contrattuale formalmente opponibile.
  • L'erronea percezione di un fatto decisivo emergente dagli atti o dalla stessa decisione impugnata è censurabile in cassazione come vizio di motivazione, quando abbia inciso sulla ricostruzione della fattispecie e sull'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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