Cassazione Civile, Ordinanza n. 36020/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di una casa nel Comune di Castello Tesino, distrutta da un secondo incendio sviluppatosi dopo un primo intervento dei vigili del fuoco, hanno convenuto in giudizio la Provincia Autonoma di Trento e i corpi volontari dei vigili del fuoco intervenuti sul primo sinistro. Essi hanno sostenuto che il secondo incendio fosse dipeso dalla negligenza dei vigili, i quali non avrebbero verificato l'infiammabilità del materiale rimosso dal sottotetto e poi ivi ricollocato dai proprietari, né avrebbero dato adeguate avvertenze circa l'opportunità di non riportarlo all'interno. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo non provata un'origine dolosa del secondo incendio e ascrivendolo alla condotta omissiva dei vigili. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, reputando che la consulenza tecnica avesse offerto solo ipotesi probabilistiche, non idonee a fondare con certezza la causa del danno, e che fosse plausibile un'altra origine dell'incendio, collegata al materiale legnoso del sottotetto. Con il ricorso per cassazione i proprietari hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo ed erronea valutazione della CTU, sostenendo anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., perché i giudici di merito avrebbero trascurato le risultanze peritali e le dichiarazioni degli stessi vigili del fuoco.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la consulenza tecnica non aveva individuato con certezza la causa del secondo incendio, ma aveva lasciato aperte più ipotesi, e che, anche a voler ritenere preferibile la tesi della negligenza dei vigili del fuoco, il giudice di merito può comunque discostarsene purché motivi adeguatamente il dissenso. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva spiegato in modo logicamente sufficiente perché riteneva inverosimile la spiegazione del CTU, valorizzando il fatto che materiale cartaceo già interessato da focolai avrebbe dovuto incendiarsi subito e non a distanza di giorni, mentre il materiale legnoso del sottotetto appariva compatibile con l'evento. Trattandosi di accertamenti di merito non sindacabili in cassazione, il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state compensate per l'alterno esito dei gradi di merito e per la difficoltà oggettiva della ricostruzione del fatto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivato il dissenso dalle conclusioni peritali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, anche se queste privilegiano una determinata ipotesi causale, purché dia conto in modo logico e sufficiente delle ragioni del dissenso.
- Quando la consulenza tecnica non consente di accertare con certezza la causa del danno e lascia aperte più ipotesi alternative, non è configurabile un vizio denunciabile in cassazione per il solo fatto che il giudice abbia scelto una ricostruzione diversa, se la motivazione è plausibile e non illogica.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del merito probatorio, ma soltanto il controllo sulla coerenza logica della motivazione e sull'effettiva esistenza di un omesso esame di fatti decisivi.
- L'erronea lettura delle prove o della CTU non integra di per sé violazione dell'art. 115 c.p.c. se la doglianza tende in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.
- In presenza di ricostruzione fattuale complessa e di esito alterno del giudizio, è possibile la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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