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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4267/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 1 anno e 6 mesi con obbligo di soggiorno e cauzione, adottata ai sensi dell'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 1 lett. b) e vizi della motivazione, denunciando che il Collegio territoriale non ha considerato elementi quali il tenore di vita adeguato alle capacità lavorative del nucleo familiare, l'assenza di condanne e la mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente) e non per meri vizi della motivazione o diversa valutazione degli elementi di fatto. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse motivato in modo completo e congruo: la Corte di appello aveva ricondotto Spina tra i soggetti di cui all'art. 4, co.1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 in ragione degli elementi emersi nell'istruttoria penale (partecipazione alla condotta estorsiva aggravata dall'art. 416-bis e dichiarazioni che evidenziavano conoscenza e uso del metodo mafioso), e ha valutato adeguatamente l'attualità della pericolosità (fatto consumato nel novembre 2021). Per l'inammissibilità la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 1 lett. b; art. 4 comma 1 lett. b; art. 10 comma 3; art. 27 comma 2

    L'art. 1 lett. b definisce i soggetti socialmente pericolosi; l'art. 4 comma 1 lett. b delimita categorie di soggetti indiziati di reati di mafia. L'art. 10 comma 3 stabilisce che il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello è ammesso solo per violazione di legge (quindi non per semplice riconsiderazione dei fatti), principio richiamato anche dall'art. 27 comma 2 per misure reali.

  • Codice di procedura penale

    art. 51 comma 3-bis c.p.p.; art. 616 c.p.p.

    L'art. 51 c.p.p. (richiamato nella vigenza del 3-bis) individua i reati rilevanti per le misure di prevenzione; l'art. 616 c.p.p. prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e eventuale sanzione pecuniaria.

  • Codice penale

    art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e correlati

    La Corte ha valorizzato il nesso tra la condotta estorsiva aggravata e l'uso del 'metodo mafioso' come elemento rilevante per la configurazione della pericolosità sociale attuale del proposto.

  • Decisione della Corte Costituzionale

    Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in tema di esclusione di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistenti motivi di esonero per il ricorrente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o rivedere la ponderazione delle prove.
  • I vizi della motivazione sono rilevanti in cassazione solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente (cioè priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza tali da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice).
  • La prova di comportamenti recenti, con caratteristiche riconducibili al 'metodo mafioso' (intimidazione, omertà, richiesta di pizzo), è elemento forte per ritenere l'attualità della pericolosità sociale e fondare misure di prevenzione.
  • Nelle impugnazioni contro provvedimenti di prevenzione conviene concentrarsi su censure di diritto (violazioni normative o totale assenza di motivazione) piuttosto che su rinnovata valutazione degli elementi probatori.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanna alle spese e, salvo esoneri motivati, l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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