Cassazione Penale, Sentenza n. 4267/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per 1 anno e 6 mesi con obbligo di soggiorno e cauzione, adottata ai sensi dell'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha dedotto errata applicazione dell'art. 1 lett. b) e vizi della motivazione, denunciando che il Collegio territoriale non ha considerato elementi quali il tenore di vita adeguato alle capacità lavorative del nucleo familiare, l'assenza di condanne e la mancanza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente) e non per meri vizi della motivazione o diversa valutazione degli elementi di fatto. Ha ritenuto che il decreto impugnato fosse motivato in modo completo e congruo: la Corte di appello aveva ricondotto Spina tra i soggetti di cui all'art. 4, co.1, lett. b) D.Lgs. 159/2011 in ragione degli elementi emersi nell'istruttoria penale (partecipazione alla condotta estorsiva aggravata dall'art. 416-bis e dichiarazioni che evidenziavano conoscenza e uso del metodo mafioso), e ha valutato adeguatamente l'attualità della pericolosità (fatto consumato nel novembre 2021). Per l'inammissibilità la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b; art. 4 comma 1 lett. b; art. 10 comma 3; art. 27 comma 2
L'art. 1 lett. b definisce i soggetti socialmente pericolosi; l'art. 4 comma 1 lett. b delimita categorie di soggetti indiziati di reati di mafia. L'art. 10 comma 3 stabilisce che il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte di appello è ammesso solo per violazione di legge (quindi non per semplice riconsiderazione dei fatti), principio richiamato anche dall'art. 27 comma 2 per misure reali.
Codice di procedura penale
art. 51 comma 3-bis c.p.p.; art. 616 c.p.p.
L'art. 51 c.p.p. (richiamato nella vigenza del 3-bis) individua i reati rilevanti per le misure di prevenzione; l'art. 616 c.p.p. prevede le conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, tra cui condanna alle spese e eventuale sanzione pecuniaria.
Codice penale
art. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e correlati
La Corte ha valorizzato il nesso tra la condotta estorsiva aggravata e l'uso del 'metodo mafioso' come elemento rilevante per la configurazione della pericolosità sociale attuale del proposto.
Decisione della Corte Costituzionale
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in tema di esclusione di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto non sussistenti motivi di esonero per il ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito o rivedere la ponderazione delle prove.
- I vizi della motivazione sono rilevanti in cassazione solo se la motivazione è del tutto assente o meramente apparente (cioè priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza tali da rendere incomprensibile l'iter logico del giudice).
- La prova di comportamenti recenti, con caratteristiche riconducibili al 'metodo mafioso' (intimidazione, omertà, richiesta di pizzo), è elemento forte per ritenere l'attualità della pericolosità sociale e fondare misure di prevenzione.
- Nelle impugnazioni contro provvedimenti di prevenzione conviene concentrarsi su censure di diritto (violazioni normative o totale assenza di motivazione) piuttosto che su rinnovata valutazione degli elementi probatori.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanna alle spese e, salvo esoneri motivati, l'imposizione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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