Ordinanza n. 30/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio sulla istanza di aggiornamento della carta di soggiorno presentata in data 01.08.2023, racc. n. 055977317274;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato sull'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno, deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 2 della l. 241/1990. Ha rappresentato che erano rimaste inevase anche le istanze di accesso agli atti presentate il 19 giugno 2024 e il 12 maggio 2025, nonché il sollecito del 1° luglio 2025. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, ritenendo che il termine annuale previsto per l'azione avverso il silenzio decorra dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento calcolato a partire dalla presentazione dell'istanza, e non dalle successive diffide o solleciti.
La decisione
Il Collegio non ha definito il giudizio nel merito. Ha rilevato che, ai fini del termine decadenziale di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a., occorre fare riferimento alla data di presentazione dell'istanza e non a quella di eventuali diffide o solleciti, in coerenza con l'art. 2, comma 6, della l. 241/1990, secondo cui i termini procedimentali decorrono dal ricevimento della domanda nei procedimenti a iniziativa di parte. Applicando tale criterio, il ricorso è stato ritenuto prima facie tardivo e quindi inammissibile, perché proposto oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, individuata dal Collegio nel sessantesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Prima di adottare la decisione definitiva, il TAR ha assegnato alle parti quindici giorni per depositare memorie limitatamente alla questione dell'ammissibilità, riservando ogni decisione all'esito.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998
Norma invocata dal ricorrente in relazione all'istanza di aggiornamento della carta di soggiorno; il testo non espone una specifica interpretazione accolta dal Collegio.
art. 2 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell'obbligo di conclusione del procedimento.
art. 2, comma 6, l. 241/1990
I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte
Nei procedimenti a iniziativa di parte, il termine di conclusione decorre dal ricevimento dell'istanza, sicché le successive diffide o solleciti non spostano il dies a quo.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento
L'azione avverso il silenzio è soggetta a un termine massimo di un anno dalla scadenza del termine procedimentale; tale termine va calcolato considerando la data di presentazione dell'istanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio lo ha richiamato per sottoporre al contraddittorio delle parti la questione dell'ammissibilità rilevata dopo il passaggio in decisione.
Massime di principio
- Ai fini del termine annuale di cui all'art. 31, comma 2, c.p.a., l'azione avverso il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, calcolato dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza nei procedimenti a iniziativa di parte.
- Le diffide e i solleciti successivi alla presentazione dell'istanza non riaprono né spostano il termine decadenziale per proporre l'azione avverso il silenzio.
- Quando il giudice rileva dopo il passaggio in decisione una questione di possibile inammissibilità non previamente discussa, deve sottoporla al contraddittorio assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione definitiva.
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