Sentenza n. 7749/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento (nota prot. n. 264763/25) del 20.11.2025 (doc. n. 1) di approvazione della graduatoria “impianti di risalita”, nella parte in cui la domanda della Sciovia Biancaneve s.r.l. per la concessione di contributi finalizzati alla ristrutturazione, all’ammodernamento e alla manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale – Anno 2024 è stata dichiarata inammissibile essendole stato attribuito un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100; - del decreto del Direttore generale del 27.11.2025 (prot. REG_GEN-267769) (doc. n. 2) di approvazione della graduatoria “impianti di risalita”, nella versione corretta/modificata/sostituita, nella parte in cui la domanda della Sciovia Biancaneve s.r.l. è stata dichiarata inammissibile essendole stato attribuito un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100; - della graduatoria approvata con i suddetti provvedimenti; - se ed in quanto necessario della nota del RUP prot. n. 258768/25, richiamata nel Decreto del 27.11.2025 con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria; - se ed in quanto necessario, della scheda di valutazione relativa alla domanda della ricorrente (doc. n. 3), compilata dalla Commissione interna di valutazione nella riunione dell’11.06.2025, con la quale è stato attribuito alla domanda della Sciovia Biancaneve s.r.l. un punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di ammissibilità di 45/100; - nonché del rispettivo verbale della Commissione interna di valutazione relativo alla seduta dell’11.06.2025 (doc. n. 4); - dei verbali, delle schede di valutazione e della relazione finale della Commissione di valutazione, non conosciuti; - di qualsiasi altro provvedimento (anche se non conosciuto) di attribuzione di un punteggio inferiore alla soglia di ammissibilità e/o di conseguente dichiarazione di inammissibilità o di esclusione della domanda dal finanziamento; - nonché, sempre per quanto necessario, dell’Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024 (doc. n. 5), nella parte in cui all’art. 13 prevede criteri di valutazione rigidi e non graduabili, con attribuzione di punteggi fissi; - del verbale della Commissione interna di valutazione relativo alla seduta del 19.03.2025 nella parte in cui all’art. 13 prevede criteri di valutazione rigidi e non graduabili, con attribuzione di punteggi fissi (doc. n. 12); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e decreto ministeriale di approvazione della graduatoria relativa ai contributi per la ristrutturazione, l’ammodernamento e la manutenzione degli impianti di risalita, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata dichiarata non finanziabile per il punteggio di 40/100, inferiore alla soglia di 45/100
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria e il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria, deducendo cinque motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 13 dell’Avviso pubblico e dell’art. 12 l. n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione e illogicità manifesta; erronea valutazione del criterio B1 relativo alla cantierabilità e al livello di dettaglio della documentazione tecnica, con travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà; erronea valutazione del criterio concernente il possesso delle autorizzazioni; violazione del principio del soccorso istruttorio; illegittimità dei criteri rigidi e non graduabili previsti dall’art. 13 dell’Avviso, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento. Il ricorso è stato notificato il 3 marzo 2026. Il Ministero ha eccepito e il giudice ha rilevato d’ufficio la tardività della notificazione, poiché il decreto del 27 novembre 2025 era stato pubblicato sul sito istituzionale il 28 novembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare i motivi di merito. Il decreto impugnato era stato pubblicato sul sito istituzionale il 28 novembre 2025, secondo quanto previsto dall’Avviso pubblico, che attribuiva alla pubblicazione valore di pubblicità legale e di notificazione a tutti gli effetti di legge. Da tale pubblicazione decorreva il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a.; il termine era quindi scaduto quando il ricorso è stato notificato il 3 marzo 2026. La successiva ostensione degli atti della procedura, avvenuta a seguito di istanza di accesso il 4 febbraio 2026, non sposta la decorrenza del termine, poiché la pubblicazione del decreto, il cui Allegato 3 indicava la società tra i soggetti non finanziabili, consentiva già la piena percezione della lesione e degli elementi essenziali dell’atto. L’accesso successivo avrebbe potuto consentire soltanto l’eventuale proposizione di motivi aggiunti, non la riapertura del termine per impugnare l’atto conosciuto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere proposto entro il termine decadenziale previsto dal codice del processo amministrativo.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto; nel caso esaminato, la pubblicazione prevista dall’Avviso costituiva modalità legale di conoscenza.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività della notificazione comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone l’avviso alle parti dei profili rilevabili d’ufficio che il giudice intenda porre a fondamento della decisione, nel caso relativo alla possibile irricevibilità del ricorso.
art. 13, comma 5, dell’Avviso pubblico
La pubblicazione della graduatoria di cui al precedente capoverso vale quale pubblicità legale a tutti gli effetti di legge.
La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale costituisce modalità di pubblicità legale idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione.
art. 22, comma 1, dell’Avviso pubblico
La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
La pubblicazione dell’Avviso e degli atti propedeutici al riconoscimento dei contributi vale come notificazione agli interessati.
Massime di principio
- Quando l’avviso di una procedura di finanziamento attribuisce alla pubblicazione sul sito istituzionale valore di pubblicità legale o di notificazione, la pubblicazione dell’atto lesivo fa decorrere il termine decadenziale per la sua impugnazione.
- Il termine per impugnare un provvedimento decorre dal momento in cui l’interessato acquisisce la percezione della lesione e conosce gli elementi essenziali dell’atto; non è necessaria la conoscenza integrale di tutti gli atti del procedimento.
- La successiva ostensione documentale ottenuta mediante accesso non riapre né differisce il termine per l’impugnazione dell’atto già conosciuto. Gli elementi acquisiti con l’accesso possono essere fatti valere, se ne ricorrono i presupposti, mediante motivi aggiunti.
- La pubblicazione della graduatoria che indica il soggetto tra quelli non finanziabili è idonea a rendere attuale e percepibile la lesione derivante dalla mancata ammissione al finanziamento.
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