Cassazione Penale, Sentenza n. 706/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Riccardelli era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 495 c.p. per avere, durante un controllo dei carabinieri, dichiarato di chiamarsi "Roberto Farci" (false generalità) mentre era alla guida dell'autovettura di una cliente dell'officina dove lavorava, nonostante avesse la patente revocata. In cassazione ha impugnato la sentenza denunciando vizi di motivazione e violazione di legge, deducendo l'assenza di danno, il carattere occasionale della condotta e la mancanza dell'elemento soggettivo; ha inoltre contestato la ritenuta recidiva. In sede di scritti il Pubblico Ministero ha prodotto memoria nell'interesse dell'imputato rilevando che il provvedimento di revoca della patente era stato annullato dal Prefetto di Milano (7 luglio 2022) con restituzione della patente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: l'art. 495 c.p. non richiede l'esistenza di un danno; le motivazioni addotte (timore del sequestro, occasionalità, ecc.) sono irrilevanti ai fini della configurazione del delitto e non scalfiscono la motivazione della Corte territoriale; la finalità dichiarata dall'imputato conferma piuttosto la consapevolezza della condotta. Anche la censura sulla recidiva è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello ha adeguatamente motivato l'aggravamento dovuto ai numerosi precedenti. La remissione amministrativa della revoca della patente non incide sul giudizio penale in ordine alla falsa dichiarazione delle generalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
Delitto di cui tratta la sentenza: fornire false generalità. La Corte osserva che si tratta di reato formale che non richiede l'esistenza di un danno materiale; la motivazione e le finalità soggettive del comportamento sono irrilevanti ai fini della configurabilità del reato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione del ricorso per cassazione: il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti dalla norma (richiamata per indicare il rispetto dei limiti di impugnazione)
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; qui rilevante per la produzione in Cassazione degli atti e delle memorie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Provvedimento del Prefetto di Milano del 7 luglio 2022 (annullamento revoca patente)
Atto amministrativo che ha ripristinato la patente all'imputato; la Corte sottolinea che tale annullamento amministrativo non incide sulla valutazione penale del fatto storico consistente nella dichiarazione di false generalità al momento del controllo
Massime di principio
- La fornitura di false generalità è un reato formale: non è necessario che dalla condotta derivi un danno materiale perché si configuri l'art. 495 c.p.
- La finalità soggettiva o il motivo per cui si dichiarano false generalità (es. timore del sequestro del veicolo) è in linea di massima irrilevante ai fini della sussistenza del reato; rileva l'atto materiale e la consapevolezza della falsità
- L'annullamento successivo di un provvedimento amministrativo collegato alla vicenda (es. revoca della patente) non cancella l'autonomia della responsabilità penale per il fatto commesso e, pertanto, non elimina automaticamente la rilevanza penale della falsa dichiarazione
- La presenza di precedenti specifici può giustificare il riconoscimento della recidiva o aggravare la percezione di pericolosità sociale, influenzando la determinazione della pena
- I motivi di impugnazione in Cassazione devono essere specifici e puntuali; argomentazioni generiche o manifestamente infondate espongono il ricorrente a pronunce di inammissibilità e a sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare preventivamente sia le conseguenze penali del fornire false generalità sia l'utilità di eventuali mezzi di tutela amministrativa (impugnazione di atti amministrativi), tenendo conto che la rimozione dell'atto amministrativo non garantisce l'irrilevanza penale del comportamento
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