Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2025 del 29/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di distribuzione assistita di prodotti ortofrutticoli presso istituti scolastici, affidato all’esito di una gara pubblica. L’impresa aggiudicataria aveva contestato davanti al giudice civile l’applicazione di penali contrattuali per: mancata o non conforme esecuzione del servizio entro il termine contrattuale, misure di accompagnamento e mancato rispetto della proporzione frutta/ortaggi; aveva inoltre contestato l’assoggettamento a IVA delle penali. In primo grado la domanda era stata respinta. In appello la società sosteneva che i motivi di gravame fossero specifici e che la corte territoriale avesse errato nel dichiararli inammissibili ex art. 342 c.p.c.; inoltre contestava la valutazione di infondatezza nel merito sulle penali e sulla IVA, e, con altro motivo, impugnava la dichiarazione di inammissibilità della domanda di riduzione delle penali ex art. 1384 c.c. per asserita tardività, deducendo che tale domanda sarebbe proponibile anche in appello e valutabile d’ufficio. In cassazione la ricorrente articolava quattro motivi: violazione degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., degli artt. 1382, 1384, 1372 e 1241 c.c., nonché del d.P.R. 633/1972 in tema di IVA, oltre a vizi motivazionali e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto che, poiché la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., le ulteriori censure rivolte alle argomentazioni di merito svolte ad abundantiam erano prive di interesse. Ha poi affermato che il primo motivo era inammissibile perché la doglianza sulla motivazione non integrava alcuna delle anomalie motivazionali denunciabili in cassazione e perché la ricorrente non aveva dimostrato la violazione dell’art. 342 c.p.c., limitandosi a reiterare argomenti di merito. Il vizio ex art. 112 c.p.c. è stato ritenuto comunque non configurabile, poiché la corte territoriale aveva deciso sulla domanda, sia pure in rito. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"inammissibili ex art. 342 c.p.c."; "regola di specificità di cui all'art. 366 c.p.c."
L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mera reiterazione delle difese di primo grado non è sufficiente.
art. 345 c.p.c.
"dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. in quanto formulata tardivamente solo in sede di gravame"
La domanda di riduzione delle penali proposta per la prima volta in appello è stata considerata tardiva e quindi inammissibile nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
"Nullità della procedura e della sentenza per Violazione degli art. 112 e 342"
Il vizio processuale è scrutinabile solo nei limiti dell’effettiva omissione di pronuncia o della nullità dedotta; non ricorre se il giudice si pronuncia sulla domanda, anche solo in rito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"Illogicità e contraddittorietà della motivazione"
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 112 c.p.c.
"violazione degli art.112 e 342"
Il vizio di omessa pronuncia richiede la completa mancata decisione su un capo autonomo della domanda o su un’eccezione; non sussiste se il giudice si è pronunciato sulla domanda, sia pure in rito.
art. 1382 c.c.
La clausola penale costituisce il parametro contrattuale delle penalità contestate nel giudizio.
art. 1384 c.c.
"riduzione delle penali ex art. 1384 c.c."
La richiesta di riduzione della penale è stata trattata come domanda processuale soggetta alle regole di tempestività del giudizio d’appello nel caso concreto.
art. 1372 c.c.
Richiamato come norma sulla vincolatività del contratto ai fini della contestazione delle penali pattuite.
art. 1241 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure contro l’applicazione/quantificazione delle penali e della relativa disciplina economica.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’assoggettamento a IVA delle penalità.
art. 375 c.p.c.
"camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma"
Norma sul rito camerale della trattazione in Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che regola la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello dichiara inammissibile il gravame per difetto di specificità, le eventuali argomentazioni sul merito svolte dalla sentenza hanno natura meramente ad abundantiam e non richiedono autonoma impugnazione, né possono fondare un interesse all’impugnazione sul punto.
- L’appello è specifico solo se individua con chiarezza i capi della decisione impugnata e le ragioni della loro erroneità, mediante una critica argomentata delle rationes decidendi; la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non soddisfa l’onere di specificità.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi denunciabile soltanto nei limiti dell’anomalia motivazionale che si traduca in nullità costituzionalmente rilevante; non è più censurabile la semplice insufficienza, genericità o non condivisibilità della motivazione.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se manca del tutto una decisione su un capo autonomo della domanda o su un’eccezione; non ricorre quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda, anche se limitandosi a una statuizione processuale.
- La domanda di riduzione della penale può essere scrutinata solo se proposta nei tempi e nei modi consentiti dal rito applicabile; la sua introduzione per la prima volta in appello è, nel caso esaminato, stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile.
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