Sentenza n. 5950/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, depositata e resa pubblica il 03.06.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 253/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito complessivo di € 3.500,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 772/2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto all'accredito di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 3.500,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il ricorso è stato notificato al Ministero e il titolo giudiziale era divenuto definitivo. Il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento né giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato ammissibile il ricorso, ritenendo sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a., e lo ha accolto nel merito. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997 e modificato dal d.l. n. 269/2003, senza che il Ministero avesse adempiuto al giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, o dalla sua eventuale precedente comunicazione amministrativa, assicurando alla ricorrente l'accredito e il pagamento delle somme riconosciute. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente e alla verifica preliminare dell'eventuale adempimento. Ha respinto, allo stato, la domanda di penalità di mora, ritenendo non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento di € 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È individuato dal giudice quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non ancora sussistenti i presupposti per applicare la penalità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici; decorso tale termine, l'inerzia può integrare inottemperanza.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamata dal TAR per ritenere azionabile l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, la mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale definitivo, in assenza di prova dell'adempimento o di giustificazioni dell'inerzia, integra inottemperanza e impone l'accoglimento della domanda esecutiva.
- L'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, ma soltanto, eventualmente, sulle modalità concrete del quomodo.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare in caso di inutile decorso del termine assegnato, previa richiesta dell'interessato e verifica dell'eventuale adempimento sopravvenuto.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, al momento della decisione, non risultino ancora integrati i presupposti per la sua applicazione, ferma la possibilità di richiederla in caso di ulteriore e perdurante inottemperanza.
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