Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25517/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva riportato condanna per omicidio stradale colposo in relazione a un sinistro avvenuto di notte su una strada statale, nel quale l'autovettura da lui condotta era uscita di strada, impattando contro un albero e finendo in un fossato, con morte della passeggera. La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità e rideterminato la sanzione accessoria della patente in sospensione per tre anni. In cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) vizio di motivazione sulla ricostruzione del sinistro, sostenendo che la fuoriuscita di strada potesse essere dipesa da una manovra evitativa di un ostacolo e che la perizia di appello non avesse adeguatamente confutato la consulenza difensiva; 2) erronea applicazione dell'art. 438, comma 6-bis, c.p.p., per avere ritenuto preclusa, in rito abbreviato, la deduzione dell'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento sanitario sul tasso alcolemico; 3) vizio di motivazione sul prelievo ematico, deducendo che il consenso non sarebbe stato prestato e che l'impossibilità di consentire, essendo il conducente in stato di incoscienza, equivalesse a rifiuto, con necessità di decreto ex art. 359-bis c.p.p.; 4) omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente, nonostante elementi favorevoli personali e sociali del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità, specie in presenza di doppia conforme e di motivazione non manifestamente illogica. Ha dichiarato parimenti inammissibili i motivi secondo e terzo, rilevando che la Corte d'appello aveva già risposto in modo coerente alle doglianze: nel rito abbreviato non erano deducibili nullità diverse da quelle assolute, e comunque il prelievo ematico ospedaliero per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza non richiede un preventivo consenso dell'interessato; inoltre lo stato di incoscienza escludeva la possibilità di avvisi difensivi. È stato ritenuto infondato il quarto motivo, poiché, in tema di omicidio stradale senza aggravanti da ebbrezza o stupefacenti, quando il giudice applica la sospensione della patente in luogo della revoca, è sufficiente una motivazione sintetica basata sulle circostanze del fatto e sulla gravità della condotta. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    integra il reato di omicidio stradale colposo quando la condotta di guida, con violazione di regole cautelari, cagiona la morte di un altro soggetto.

  • art. 438, comma 6-bis, c.p.p.

    nel rito abbreviato preclude alla difesa la deduzione di nullità diverse da quelle assolute, ferma l'ipotesi delle inutilizzabilità derivanti da divieti probatori.

  • art. 359-bis c.p.p.

    richiamato dalla difesa come base per un decreto autorizzativo del pubblico ministero; la Corte esclude che fosse applicabile al prelievo ematico ospedaliero in questione.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    presuppone la presenza consapevole del soggetto per gli avvisi difensivi; non operano avvisi validi verso soggetto in stato di totale incoscienza.

  • art. 186-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 285/1992

    richiamato nella descrizione della colpa e dello stato di alterazione alcolica del conducente; il testo trasmesso lo menziona come fonte di violazione cautelare.

  • art. 141, commi 1 e 2, cod. strada

    norma cautelare di circolazione violata per avere guidato a velocità e in condizioni non adeguate alle circostanze concrete.

  • art. 143, commi 1 e 11, cod. strada

    norma cautelare di circolazione richiamata tra le violazioni poste a base della colpa.

  • art. 186 cod. strada

    la disciplina dell'accertamento della guida in stato di ebbrezza non richiede un preventivo consenso dell'interessato al prelievo del campione ematico presso struttura ospedaliera.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    criterio per la scelta tra revoca e sospensione della patente, fondato su entità del danno, gravità della violazione e pericolo per l'ulteriore circolazione.

  • art. 222 cod. strada

    dopo la parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, la scelta tra revoca e sospensione della patente va motivata secondo i criteri del codice della strada.

  • art. 75, comma 3, d.P.R. 309/1990

    richiamato nel fatto quale base del ritiro della patente a seguito del possesso di hashish, ma non oggetto di autonoma contestazione nel dispositivo ricostruito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il controllo sulla motivazione non consente una nuova lettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia solo apparente, manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile con gli atti.
  • Quando vi è doppia conforme e la sentenza impugnata ha risposto in modo coerente alle doglianze difensive, è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre una lettura alternativa e più favorevole dei fatti senza confrontarsi specificamente con la motivazione d'appello.
  • Nel rito abbreviato la deduzione di vizi processuali è limitata: non sono proponibili nullità diverse da quelle assolute, mentre l'inutilizzabilità è rilevante solo se deriva da un divieto probatorio effettivamente violato.
  • In materia di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico eseguito in struttura sanitaria per accertare il tasso alcolemico non richiede un preventivo consenso dell'interessato; la mancata opposizione non è un requisito di validità dell'accertamento.
  • Lo stato di incoscienza dell'indagato o imputato impedisce la rituale formulazione degli avvisi difensivi e non può trasformarsi in una causa di non punibilità o in un improprio scudo processuale rispetto agli accertamenti urgenti conseguenti al sinistro.
  • In tema di omicidio stradale, quando non ricorrono aggravanti legate a ebbrezza o stupefacenti, la sospensione della patente in luogo della revoca può essere motivata anche sinteticamente, purché il giudice dia conto delle circostanze del fatto e della gravità della condotta.
  • La valutazione della sanzione accessoria della patente rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può fondarsi complessivamente su più elementi, senza necessità di una analitica esposizione di tutti i parametri considerati.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.