Cassazione Penale, Ordinanza n. 12928/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto, ricorrendone le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 per la diffusione del provvedimento.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto ristretto stava espiando una pena residua di anni uno, mesi dieci e giorni ventinove di reclusione, inflitta per violazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, con fine pena indicato al 13/04/2027. Aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova terapeutico e, in subordine o comunque in via distinta, la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sulla prima istanza per carenza di interesse e ha rigettato la seconda, valorizzando le pendenze gravanti sul richiedente, la già manifestata indole aggressiva e l'assenza di un programma terapeutico residenziale, ritenendo tali elementi non rassicuranti in prospettiva risocializzante e quindi ostativi alla concessione del beneficio. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa o illogica motivazione sulla ritenuta mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 47 l. 354/1975. La Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, perché non specificamente confrontate con l'ordinanza impugnata e comunque dirette a contestare una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza non manifestamente illogica.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna in espiazione; il testo non specifica il comma applicato.
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
Richiamato come parametro dei requisiti dell'affidamento in prova terapeutico; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che le doglianze erano di fatto e non scrutinabili in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Richiamato per l'annotazione a tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di misure alternative alla detenzione, la valutazione sulla concedibilità del beneficio appartiene al giudice di sorveglianza ed è censurabile in cassazione solo per violazioni di legge o per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; non è consentito trasformare il ricorso in una mera rivalutazione del merito.
- Le doglianze che non si confrontano specificamente con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato e si limitano a contestazioni di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
- Ai fini della prognosi favorevole richiesta per il beneficio, possono assumere rilievo negativo pendenze, indole aggressiva del soggetto e assenza di un programma terapeutico residenziale, se tali elementi sono valutati dal giudice come incompatibili con una previsione rassicurante di futura condotta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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