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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12928/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto, ricorrendone le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 per la diffusione del provvedimento.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto ristretto stava espiando una pena residua di anni uno, mesi dieci e giorni ventinove di reclusione, inflitta per violazione dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990, con fine pena indicato al 13/04/2027. Aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza l'affidamento in prova terapeutico e, in subordine o comunque in via distinta, la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sulla prima istanza per carenza di interesse e ha rigettato la seconda, valorizzando le pendenze gravanti sul richiedente, la già manifestata indole aggressiva e l'assenza di un programma terapeutico residenziale, ritenendo tali elementi non rassicuranti in prospettiva risocializzante e quindi ostativi alla concessione del beneficio. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'omessa o illogica motivazione sulla ritenuta mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 47 l. 354/1975. La Corte ha ritenuto che le censure si risolvessero in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, perché non specificamente confrontate con l'ordinanza impugnata e comunque dirette a contestare una valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna in espiazione; il testo non specifica il comma applicato.

  • art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354

    Richiamato come parametro dei requisiti dell'affidamento in prova terapeutico; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che le doglianze erano di fatto e non scrutinabili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per l'annotazione a tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In materia di misure alternative alla detenzione, la valutazione sulla concedibilità del beneficio appartiene al giudice di sorveglianza ed è censurabile in cassazione solo per violazioni di legge o per motivazione manifestamente illogica o contraddittoria; non è consentito trasformare il ricorso in una mera rivalutazione del merito.
  • Le doglianze che non si confrontano specificamente con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato e si limitano a contestazioni di fatto sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Ai fini della prognosi favorevole richiesta per il beneficio, possono assumere rilievo negativo pendenze, indole aggressiva del soggetto e assenza di un programma terapeutico residenziale, se tali elementi sono valutati dal giudice come incompatibili con una previsione rassicurante di futura condotta.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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