Cassazione Civile, Ordinanza n. 40933/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento sintetico relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio ha rideterminato in via presuntiva il reddito di un contribuente e ha richiesto maggiori Irpef, addizionali, sanzioni e interessi, fondando la pretesa su indici di capacità contributiva quali il possesso e mantenimento di un'autovettura di grossa cilindrata e l'acquisto di un immobile di valore elevato. Il contribuente ha impugnato l'atto e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 360 c.p.c. per non avere la CTR esaminato l'applicabilità dei nuovi parametri del d.l. n. 78/2010, ritenendola questione nuova; 2) violazione delle norme sul redditometro e dello statuto del contribuente, sostenendo che l'art. 22 d.l. n. 78/2010, essendo norma procedimentale, dovesse applicarsi anche agli accertamenti pendenti; 3) questione di legittimità costituzionale delle norme sul redditometro e della loro interpretazione, per asserito contrasto con i principi di uguaglianza, imparzialità, riserva di legge e capacità contributiva; 4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per la pretesa mancanza di un adeguato contraddittorio endoprocedimentale; 5) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2727 c.c. per mancato esame della gravità, precisione e concordanza degli indici redditometrici e per la mancata considerazione dei costi effettivi dell'auto; 6) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avrebbe acriticamente aderito alla tesi dell'Ufficio senza valutare la prova contraria, in particolare la dedotta simulazione della compravendita immobiliare che avrebbe celato una donazione, e le circostanze relative alla reale superficie dell'immobile e alle spese dell'auto; 7) omessa pronuncia sulle domande diverse dall'annullamento integrale dell'atto, che il giudice di appello avrebbe ritenuto rinunciate. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha confermato che per l'annualità 2008 non si applicano le modifiche dell'art. 22 d.l. n. 78/2010, perché efficaci solo per i redditi il cui termine dichiarativo non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore; ha ribadito che, per le annualità anteriori al 2009, l'accertamento sintetico poteva essere effettuato anche senza il contraddittorio preventivo previsto dalla nuova disciplina; ha affermato che la presunzione redditometrica, nella disciplina ratione temporis, è una presunzione legale relativa superabile solo con prova contraria sulla fonte non reddituale delle risorse, non con una contestazione della quantificazione legislativa degli indici; ha ritenuto non decisiva la prova documentale prodotta per dimostrare la simulazione della compravendita immobiliare, osservando che la valutazione degli indizi è riservata al giudice di merito e che gli estratti conto, di per sé, non provano la diversa causa negoziale; ha dichiarato infine inammissibile per genericità il motivo sulle domande asseritamente non esaminate. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione dell'applicabilità retroattiva dei nuovi parametri redditometrici era stata correttamente considerata nuova e comunque non applicabile all'anno 2008; ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi successivi, confermando la legittimità dell'accertamento sintetico basato sugli indici di capacità contributiva e l'assenza di vizi nel procedimento e nella motivazione della sentenza d'appello. Ha inoltre affermato che la prova contraria può riguardare la fonte delle risorse, anche mediante elementi indiziari in ipotesi di simulazione negoziale, ma nel caso concreto gli elementi offerti non erano stati ritenuti univoci dal giudice di merito. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese sostanziali.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene richiamato come parametro dei vizi deducibili in cassazione; i motivi formulati come omessa pronuncia, violazione di legge e omesso esame sono stati scrutinati secondo i rispettivi limiti.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
commi 4 e seguenti, e comma 7
regola l'accertamento sintetico del reddito; nella disciplina applicabile al 2008 consente l'uso del redditometro come presunzione legale relativa e non impone il contraddittorio preventivo generalizzato, che è stato introdotto solo con la modifica del 2010.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
è richiamato nel secondo motivo, ma la Corte risolve la questione principalmente alla luce dell'art. 38 e della disciplina transitoria del 2010.
art. 22 d.l. n. 78/2010
ha natura di norma transitoria che limita l'applicazione delle modifiche all'art. 38 ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore; quindi non si applica all'annualità 2008.
art. 1 L. 27 luglio 2000 n. 212
è evocato insieme ai principi costituzionali a sostegno della pretesa applicazione retroattiva, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 3 Cost.
la censura di contrasto con il principio di uguaglianza è ritenuta manifestamente infondata, anche in ragione della non retroattività della nuova disciplina.
art. 23 Cost.
la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la riserva di legge in materia tributaria è relativa e risulta rispettata dal sistema del redditometro.
art. 53 Cost.
viene richiamato dai motivi di ricorso, ma la Corte conferma che il contribuente può comunque fornire prova contraria dell'insussistenza o minore entità del reddito presunto.
art. 97 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno dell'immediata applicazione dei nuovi parametri; la censura non è accolta.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR aveva comunque affrontato le questioni prospettate.
art. 2727 c.c.
richiamato per contestare la forza presuntiva degli indici; la Corte ribadisce che il redditometro opera come presunzione legale relativa, non come semplice presunzione rimessa alla libera rivalutazione del giudice.
art. 375 c.p.c.
indicata la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma procedurale che disciplina la trattazione camerale del ricorso per cassazione.
art. 13, comma ...
la sentenza si chiude con il richiamo incompleto all'articolo sul contributo unificato, senza che dal testo trascritto sia possibile ricavare ulteriori dettagli.
Massime di principio
- Nel regime previgente alla riforma del redditometro, l'accertamento sintetico fondato sugli indici di capacità contributiva opera come presunzione legale relativa: l'Ufficio deve provare l'esistenza degli indici, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il maggior reddito non esiste o deriva da fonti non imponibili.
- Le modifiche introdotte dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010 all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore; non sono quindi applicabili retroattivamente alle annualità precedenti.
- Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009 non sussisteva un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa, che nel caso del nuovo comma 7 dell'art. 38 è operante solo per il periodo di imposta 2009 e successivi.
- La prova contraria nel redditometro non può consistere in una contestazione astratta della metodologia legale di quantificazione degli indici, ma deve riguardare la concreta provenienza non reddituale delle risorse impiegate, anche mediante elementi indiziari idonei a dimostrare una simulazione negoziale.
- Nel giudizio tributario di impugnazione-merito, il giudice può rideterminare la pretesa entro il perimetro dell'atto impugnato e dei motivi di ricorso, senza incorrere in ultrapetizione quando decide sostanzialmente sul rapporto tributario anziché limitarsi all'annullamento formale dell'atto.
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