Sentenza n. 197/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione della sentenza n. 183/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 28.02.2025, nel procedimento avente r.g. n. 113/2023, corretta materialmente con il decreto di accoglimento n. cronol. 1162/2025 del 12.05.2025 nel procedimento avente rg n. 113-1/2023 non appellata e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, regolarmente notificata, non appellata e passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme riconosciute. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero e delle articolazioni intimate di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. L’Amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
La disposizione costituisce la base del beneficio economico riconosciuto dal giudice del lavoro nel titolo oggetto di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce presupposto di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale richiamata, inclusa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è procedibile, nei confronti della pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosca somme dovute dalla pubblica amministrazione integra inottemperanza e impone al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, salvo i pagamenti già effettuati.
- La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso per ottemperanza quando l’inadempimento risulti dal mancato adempimento del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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