Cassazione Civile, Ordinanza n. 35907/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un ex amministratore di una società calcistica un avviso di accertamento con riprese IVA, IRES e IRAP per un periodo d'imposta del 2005, contestando la spettanza del regime agevolato previsto per le associazioni/società sportive dilettantistiche. Il contribuente aveva ottenuto l'accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando soprattutto l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica mediante la partecipazione al campionato e l'iscrizione nell'elenco CONI, ritenendo non necessaria la registrazione degli atti costitutivi e di trasformazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 1 l. n. 398/1991 e dell'art. 90 l. n. 289/2002, sostenendo che per accedere alle agevolazioni non basti l'attività sportiva in concreto svolta, ma occorra la predisposizione e registrazione di atto costitutivo/statuto con le clausole prescritte, l'assenza di fini di lucro e la previsione di non distribuzione degli utili, oltre agli adempimenti formali previsti e all'affiliazione/iscrizione richiesta dal regime applicabile. L'Ufficio rilevava inoltre che tali requisiti formali non risultavano provati nel caso concreto, né risultavano le comunicazioni per l'opzione al regime agevolato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della CTR. Ha ritenuto che il giudice d'appello avesse erroneamente attribuito rilievo decisivo alla sola partecipazione al campionato di calcio, trascurando che il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche richiede il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina di settore. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per il consolidamento, nelle more, della giurisprudenza di legittimità sui punti controversi.
Norme richiamate
art. 330, comma 3, c.p.c.
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità deve essere eseguita secondo le modalità previste dalla norma; la notifica inizialmente eseguita in modo non conforme è stata dichiarata nulla e rinnovata.
art. 143 c.p.c.
È stato utilizzato per la rinotifica dell'atto al destinatario irreperibile nelle forme previste dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di denuncia del vizio di violazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi e li utilizza quale base per decidere il caso, con gli adattamenti imposti dalla normativa ratione temporis.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Poiché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato e deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.
art. 1 l. n. 398/1991
Per fruire del regime agevolato occorre il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina speciale, inclusi gli adempimenti formali e i presupposti richiesti per le associazioni sportive dilettantistiche.
art. 2 l. n. 398/1991
La Corte richiama la necessità delle comunicazioni per l'esercizio dell'opzione al regime agevolato.
art. 90 l. n. 289/2002, comma 18
Lo statuto e l'atto costitutivo devono contenere le clausole prescritte; non è sufficiente il mero svolgimento di attività sportiva in concreto.
art. 90 l. n. 289/2002, commi 20-22
È richiamata la necessità dell'iscrizione al Registro Nazionale del CONI per l'assetto agevolativo delle associazioni sportive dilettantistiche.
art. 148 d.P.R. n. 917/1986
L'esenzione per le associazioni non lucrative dipende non solo dalla veste formale, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, la cui prova grava sulla contribuente.
Massime di principio
- Per accedere al regime fiscale agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche non è sufficiente la sola attività sportiva in concreto svolta: occorre il rispetto dei requisiti formali e sostanziali imposti dalla disciplina speciale, in particolare la presenza nello statuto e nell'atto costitutivo delle clausole prescritte e gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge.
- Quando la norma agevolativa ha carattere speciale, essa prevale sulla disciplina generale delle associazioni non lucrative; pertanto i benefici fiscali non possono essere riconosciuti in base a requisiti meno rigorosi ricavati in via analogica da disposizioni generali.
- L'onere di provare i presupposti dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, e non può essere assolto con elementi meramente estrinseci o neutrali, come la sola affiliazione o iscrizione in elenchi, se la legge richiede ulteriori condizioni.
- Se il giudice di merito fonda il riconoscimento del beneficio esclusivamente su un indice fattuale non decisivo, trascurando i requisiti normativi essenziali, la decisione viola la disciplina di settore ed è cassabile.
- In presenza di un quadro fattuale già completo e non bisognoso di ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito, rigettando l'originaria domanda del contribuente.
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