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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26028/2024 del 04/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi perché è intervenuta rinuncia al ricorso, depositata il 16 luglio 2024 e ritualmente accettata. Verificata la conformità dell'atto all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

Un proprietario di un immobile confinante agiva in giudizio sostenendo che la vicina avesse eseguito, nel periodo 1977-1997, lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato, tra cui l'installazione di tubazioni di scarico delle acque nere nella proprietà condominiale senza autorizzazione, chiedendone la rimozione/spostamento. La convenuta proponeva domanda riconvenzionale lamentando che il vicino avesse edificato un nuovo corpo di fabbrica su una porzione di terrazza preesistente in violazione delle distanze legali e delle vedute. Il Tribunale accoglieva le domande attrici e respingeva la riconvenzionale; la Corte d'appello confermava. In cassazione la soccombente deduceva: (1) violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c. e delle norme urbanistiche locali, per non avere i giudici applicato la sopravvenuta disciplina comunale più favorevole sulle distanze; (2) violazione di norme processuali e degli artt. 2697, 2699 e 1721 c.c., per avere la Corte territoriale trascurato la prova testimoniale che, secondo la ricorrente, dimostrava il completamento delle opere nell'aprile 1983, quindi l'ultraventennalità rilevante in tema di distanze/usucapione o comunque di preesistenza del manufatto.

Norme richiamate

  • art. 871 c.c.

    richiamato come norma sulle distanze legali e sul rapporto tra disciplina codicistica e regolamentazione locale; il motivo era diretto a lamentarne la violazione per mancata applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole

  • art. 872 c.c.

    richiamato nel quadro della disciplina delle distanze legali e della tutela civilistica contro le violazioni urbanistiche

  • art. 873 c.c.

    richiamato quale norma base sulle distanze tra costruzioni; la ricorrente sosteneva che la Corte di merito non avesse considerato la norma locale sopravvenuta

  • art. 41 del PUC del Comune di Levanto

    invocato come fonte urbanistica locale sopravvenuta che avrebbe previsto una distanza inferiore rispetto a quella applicata dai giudici di merito

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta erronea valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'apprezzamento delle risultanze probatorie

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per difetto di motivazione/struttura della sentenza

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di nullità processuali

  • art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alle attività assertive e istruttorie in primo grado

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, contestando l'affermazione di mancata prova dell'ultimazione delle opere

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel secondo motivo, probabilmente in relazione alla prova documentale/atto pubblico

  • art. 1721 c.c.

    richiamato nel secondo motivo; dal testo non è determinabile il collegamento specifico con la vicenda concreta

  • art. 390 c.p.c.

    indicato dalla Corte come norma alla quale la rinuncia al ricorso risultava conforme

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come base della declaratoria di estinzione del giudizio e della regolazione delle spese

  • art. 872 c.c.

    richiamato anche nel combinato con gli artt. 871 e 873 c.c. nel primo motivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la rinuncia al ricorso ritualmente accettata determina l'estinzione del giudizio, senza esame dei motivi e senza pronuncia sulle spese se così previsto dalla disciplina applicabile.
  • Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non si pronuncia sulla fondatezza delle censure relative a distanze legali, norme urbanistiche o valutazione della prova.
  • La sopravvenienza di una disciplina urbanistica locale più favorevole può essere invocata come parametro sulla disciplina delle distanze, ma nel caso concreto la questione non è stata decisa per effetto dell'estinzione del giudizio.
  • Le censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove devono misurarsi con il riparto dell'onere probatorio e con i limiti del sindacato di legittimità, ma qui non sono state scrutinabili per la rinuncia.
  • La declaratoria di estinzione presuppone la ritualità della rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ne discende la chiusura del processo ex art. 391 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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