Cassazione Penale, Sentenza n. 36228/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione con riferimento a più condanne per violazione dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (spaccio/cessione di stupefacenti) emesse dal Tribunale di Bologna in diverse date (2013, 2014, 2015, 2019). Sosteneva che sussistesse un "unico disegno criminoso" e richiamava il fatto che, in sede di cognizione, alcune delle pronunce (in particolare quelle del 1/10/2015 e del 12/04/2019) avevano già unificato reati commessi tra agosto 2014 e ottobre 2015, quindi coevi rispetto ad altri reati oggetto di valutazione, deducendo violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti. Ha confermato che la sola distanza temporale può legittimamente indurre il giudice dell'esecuzione a escludere la continuazione con riferimento al reato del 30/04/2013 rispetto ai successivi, per la significativa distanza temporale. Tuttavia ha censurato il Tribunale perché non ha tenuto conto dell'unificazione già operata in sede di cognizione per i reati commessi tra agosto 2014 e ottobre 2015 (e quindi pertinenti anche alle condanne del 24/12/2014, 01/10/2015 e 12/04/2019): in presenza di una valutazione cognitoria che ha ritenuto l'unitarietà, il giudice dell'esecuzione non può semplicemente ignorarla, ma se intende discostarsene deve motivare espressamente la discordanza alla luce del complesso delle risultanze. Perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati giudicati con le sentenze del 24-12-2014, 01-10-2015 e 12-04-2019 e ha rinviato al GIP di Bologna per nuovo esame; ha invece rigettato il ricorso per il resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma sostanziale relativa alla cessione/spaccio di stupefacenti; nella sentenza le condanne per tale fattispecie sono state valutate ai fini della possibile applicazione del vincolo della continuazione tra più violazioni della stessa norma.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Previsione sulla unificazione dei reati e sulla commisurazione della pena; richiamata perché alcune sentenze di cognizione hanno unificato più episodi omogenei commessi nello stesso arco temporale, fatto rilevante ai fini dell'accertamento della continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per censurare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte interpreta che il giudice dell'esecuzione, pur avendo autonomia valutativa, non può ignorare le conclusioni già raggiunte dal giudice di cognizione quando queste riguardino la stessa materia senza fornire una motivazione che spieghi la ragione del dissenso.
Massime di principio
- La semplice omogeneità della fattispecie (stesso articolo incriminatore) non basta a provare la continuazione: la distanza temporale significativa è un indizio negativo rilevante a favore della non unità del disegno criminoso.
- Se in sede di cognizione un giudice ha già ritenuto sussistente un vincolo di unitarietà tra reati (es. unificazione ex art. 81 c.p.), il giudice dell'esecuzione non può trascurare tale valutazione; in caso di dissenso deve fornire una motivazione specifica che confronti il quadro fattuale e giuridico emerso nei provvedimenti di cognizione.
- Quando gli episodi si collocano in un arco temporale sovrapponibile o ravvicinato e nello stesso ambito spaziale, cresce la probabilità che venga riconosciuta la continuazione, soprattutto se sussistono "collanti" fattuali (stesso modus operandi, continuità logistica o organizzativa, preordinazione).
- La prova della preordinazione a lunga scadenza richiede elementi che dimostrino la rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi; l'assenza di tali elementi e il passare del tempo indeboliscono l'allegazione di un progetto criminoso unitario.
- Nel riesame da parte del giudice dell'esecuzione è essenziale un'argomentazione comparativa rispetto alle motivazioni già adottate dal giudice di cognizione: decisioni divergenti devono essere giustificate con riferimento al complesso delle risultanze processuali.
- Per i difensori: quando si invoca la continuazione è utile documentare e sottolineare gli elementi fattuali di collegamento (tempi, luoghi, modalità, ruoli, contatti) e riferirsi puntualmente alle motivazioni delle sentenze di cognizione già favorevoli.
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