Sentenza n. 1652/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il beneficio della carta docente di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero, deducendo l’inadempimento di una sentenza del Tribunale di Vercelli, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere a ciascuno di essi 500 euro per il beneficio della carta docente relativo all’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi dalla maturazione al saldo. Hanno chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il titolo era stato notificato all’Amministrazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato civile. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, al pagamento di 500 euro per ciascun ricorrente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi dalla maturazione al saldo e agli ulteriori accessori di legge, nonché agli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito e che l’importo indicato dai creditori non vincola definitivamente l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere ricalcolati secondo il titolo e la legge, in particolare gli artt. 1283 e seguenti del codice civile. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà determinare l’importo complessivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata infine disposta la trasmissione della sentenza alla Procura generale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della ritenuta serialità dell’inerzia amministrativa relativa al mancato riconoscimento della carta docente e ad altri istituti concernenti il personale scolastico.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio del recupero coattivo di somme di denaro; il TAR ne ha constatato l’avvenuto decorso.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per determinare la misura e la decorrenza degli interessi dovuti, la cui quantificazione deve essere verificata in sede di esecuzione.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato civile.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
È richiamato in relazione all’onere del contributo unificato posto a carico dell’Amministrazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione non costituisce né accerta nuovamente il diritto sostanziale, ma è diretto a renderne effettivo il soddisfacimento secondo la precisa portata del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti già compiuti.
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza civile passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può dichiarare l’inottemperanza e assegnare un termine per l’adempimento, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
- La quantificazione indicata dal creditore nel ricorso per ottemperanza non vincola definitivamente l’amministrazione: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati in concreto sulla base del titolo giudiziale e dei parametri legali applicabili.
- In caso di perdurante inerzia dopo il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’istanza del creditore e attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all’esecuzione.
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