Sentenza n. 340/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) - n. 2079/2023, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo - dell'ordinanza n. 13 del 5/10/2018 del dirigente dell'U.T.C. del Comune di Enna, notificata il 12/10/2018, con cui è stato ingiunto alla società ricorrente di demolire le opere abusive sopra meglio descritte nell'area antistante l'attività commerciale denominata Caffè Agorà, sita in via R. Livatino Pal. 17, distinto in catasto al fg. 80 part. 8036; - ove occorra, della nota n. 896743 del 25/6/18 del SUAP, con cui è stato avviato il procedimento per l’emissione dell’ordine di demolizione della suddetta struttura temporanea pertinenziale e contestuale diniego di proroga all'utilizzo di tale struttura; - nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o consequenziale. per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell'ordinanza n. 6 del 23/5/2022 del dirigente dell'Area 2 “Tecnica e di Programmazione Urbanistica” del Comune di Enna con cui è stata disposto rispettivamente lo sgombero delle opere abusivamente realizzate nel terreno distinto in catasto al fgl. 80, part. 8036, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale di tutte le opere abusive realizzate e descritte nell'ordinanza di demolizione n. 13 del 5/10/2018, compresa l'area di sedime, nel suddetto lotto di terreno e la relativa trascrizione nella conservatoria dei registri immobiliari di Enna; - nonché di ogni altro atto all'uopo connesso, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2079/2023, che aveva dichiarato irricevibile l'impugnazione del diniego di proroga e respinto le censure contro l'ordinanza di demolizione e la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva ottenuto un'autorizzazione temporanea per l'installazione di un dehors antistante il proprio esercizio commerciale e aveva successivamente chiesto una proroga. Il SUAP aveva negato la proroga e avviato il procedimento per la rimozione; il Comune aveva poi ingiunto la demolizione del manufatto, descritto come struttura con profili in acciaio zincato, rivestimento in lamiera, dimensioni di circa 9,50 per 4 metri, altezza di circa 2,95 metri, ancorata a una piastra in conglomerato cementizio con pavimentazione rigida e fissa. A seguito dell'inottemperanza, il Comune aveva disposto lo sgombero, l'acquisizione gratuita del manufatto e dell'area di sedime e la trascrizione del provvedimento. In appello la società ha dedotto: 1) l'erroneità della declaratoria di irricevibilità dell'impugnazione della nota SUAP del 25 giugno 2018, sostenendo di averne avuto piena conoscenza solo con la notificazione dell'ordinanza di demolizione; 2) il travisamento dei fatti e dei documenti quanto alla natura precaria, temporanea e facilmente amovibile del dehors; 3) l'omessa pronuncia sul motivo relativo alla non necessità del permesso di costruire e all'inapplicabilità della sanzione demolitoria; 4) l'omessa pronuncia e la violazione dei principi di legalità, tassatività e proporzionalità delle sanzioni edilizie; 5) l'illegittimità dell'acquisizione gratuita, sostenendo che, dopo la scadenza dell'autorizzazione, il Comune avrebbe potuto ordinare soltanto la rimozione e applicare le sanzioni pecuniarie previste dal regolamento comunale sui dehors.
La decisione
L'appello è stato respinto integralmente. Il CGARS ha confermato che la nota SUAP del 25 giugno 2018 aveva natura provvedimentale e autonoma lesività, poiché conteneva il diniego della proroga e l'invito alla rimozione. Il termine per impugnarla decorreva dalla conoscenza effettiva del suo contenuto, ritenuta anteriore alla notificazione dell'ordinanza di demolizione sulla base, tra l'altro, della relazione tecnica prodotta dalla stessa società e della nota di riscontro del 16 luglio 2018. Il successivo ordine di demolizione non riapriva il termine per contestare il diniego presupposto. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non dimostrata la natura precaria del manufatto: la piastra in conglomerato cementizio, la pavimentazione rigida e fissa, la consistenza strutturale dell'opera e il mancato rispetto della distanza minima di 1,20 metri per il passaggio pedonale erano incompatibili con il modello regolamentare del dehors, costituito da elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, con pavimentazione amovibile e destinazione temporanea o stagionale. La durata temporanea dell'autorizzazione non conferiva automaticamente precarietà edilizia alla struttura, che doveva essere verificata in base alla concreta conformazione materiale dell'opera. Il richiamo a una precedente nota SUAP favorevole non vincolava l'amministrazione e non superava l'accertamento della concreta non conformità del manufatto. Le censure di omessa pronuncia sono state respinte perché la sentenza di primo grado aveva implicitamente rigettato i motivi incompatibili con l'accertamento della non precarietà dell'opera; il vizio non ricorre quando la decisione contiene una statuizione logicamente incompatibile con l'accoglimento della censura, anche senza un esame separato di ogni argomento. Esclusa la natura di dehors, l'ordine di demolizione era riconducibile al potere repressivo edilizio e non alla sola disciplina regolamentare degli spazi di ristoro temporanei. La successiva acquisizione gratuita ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 costituiva sviluppo coerente dell'ordine di demolizione rimasto inottemperato. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'inottemperanza all'ordine di demolizione di un manufatto abusivo legittima l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area di sedime, quando l'opera non rientri nel modello del dehors temporaneo e facilmente amovibile.
artt. 3, 10, 22, 27 e 37 d.P.R. n. 380/2001
Le disposizioni sono richiamate in relazione alla qualificazione edilizia dell'intervento, alla necessità del titolo e ai poteri repressivi, applicabili quando il manufatto non abbia natura realmente precaria.
artt. 33, 34 e 35 d.P.R. n. 380/2001
Le disposizioni sono richiamate dalla parte in relazione al regime sanzionatorio edilizio e alla scelta della demolizione, ritenuta legittima in ragione della natura non precaria dell'opera.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, pur non esaminando separatamente ogni argomentazione, contiene una statuizione espressa o implicita logicamente incompatibile con l'accoglimento del motivo.
art. 34, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione alla precedente sentenza che aveva accertato l'illegittimità del titolo autorizzatorio originario; tale pronuncia è considerata un elemento obiettivo di conferma, senza attribuirle effetti oltre i suoi limiti soggettivi e oggettivi.
art. 5, comma 9, regolamento comunale sui dehors
La previsione della rimozione entro dieci giorni dalla scadenza dell'autorizzazione opera per strutture effettivamente riconducibili al dehors regolamentare e non esclude l'applicazione della disciplina edilizia repressiva a un manufatto stabile e abusivo.
art. 12 regolamento comunale sui dehors
Il sistema sanzionatorio regolamentare riguarda le violazioni proprie della disciplina dei dehors e non sostituisce il potere repressivo edilizio quando l'opera non possieda i requisiti oggettivi del dehors.
Massime di principio
- La natura precaria di un manufatto edilizio non deriva dalla sola durata temporanea o stagionale del titolo amministrativo, ma deve essere accertata in base alla concreta conformazione dell'opera, alla sua stabile incorporazione al suolo e alla sua effettiva facile amovibilità.
- La disciplina regolamentare speciale dei dehors, comprese le disposizioni sulla rimozione dopo la scadenza dell'autorizzazione e sulle sanzioni pecuniarie, si applica soltanto alle strutture che possiedono realmente i requisiti regolamentari di temporaneità, apertura, amovibilità e assenza di stabile trasformazione del suolo; essa non impedisce l'applicazione della disciplina repressiva edilizia a un manufatto stabile abusivo.
- Un atto amministrativo che contiene il diniego di una proroga e l'invito alla rimozione ha autonoma lesività e deve essere impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla sua conoscenza effettiva; il successivo atto consequenziale non riapre il termine né consente di contestare tardivamente il contenuto del provvedimento presupposto.
- La conoscenza effettiva del provvedimento può risultare anche da documenti provenienti dalla stessa parte interessata, quali relazioni tecniche o controdeduzioni che ne dimostrino l'acquisizione del contenuto lesivo; non è necessario attendere una notificazione formale successiva quando l'atto sia già entrato nella concreta sfera di cognizione del destinatario.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di primo grado abbia accertato il presupposto fattuale e giuridico incompatibile con l'accoglimento della censura, anche se il motivo non è stato esaminato con una trattazione separata e formalmente autonoma.
- L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 può costituire il coerente sviluppo dell'inottemperanza a un ordine di demolizione legittimamente adottato per un manufatto abusivo, anche quando il privato invochi un titolo amministrativo originariamente riferito a un dehors, se la struttura concretamente realizzata non corrisponde al modello autorizzato e regolamentare.
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