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Ordinanza

Ordinanza n. 712/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’assegnazione della concessione demaniale alla nuova concessionaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Liguria, chiedendone la riforma. Dalla motivazione emergono contestazioni relative alla legittimità dell’assegnazione della concessione demaniale marittima alla controinteressata. In particolare, l’appellante ha dedotto che la proroga tecnica della propria concessione avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del rapporto; che il progetto della controinteressata sarebbe stato sostanzialmente modificato dopo la conclusione della fase valutativa; e che, nella conferenza di servizi, sarebbe mancato il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente ai fini della VIA. È stato inoltre prospettato un danno derivante dalla rimozione del pontile di proprietà dell’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo non prima facie erronea la valutazione del TAR sull’assenza del fumus boni iuris. La proroga tecnica prevista dall’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, come modificata dal d.l. n. 131/2024, è stata qualificata come facoltà del Comune esercitabile soltanto quando la selezione pubblica non sia conclusa entro il termine di efficacia della concessione; nel caso concreto la gara era già terminata e l’assegnazione era stata disposta entro il termine della seconda proroga già concessa. Non è stata ritenuta prima facie fondata neppure la censura sulla modifica sostanziale del progetto della controinteressata, poiché gli interventi risultavano riconducibili ad adattamenti alle prescrizioni dell’Autorità marittima e alle interferenze emerse successivamente, nell’ambito della valutazione unitaria dei progetti sotto il profilo della sicurezza marittima. È stata ritenuta infondata, allo stato cautelare, anche la censura relativa al mancato coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente ai fini della VIA, sia per le ragioni del TAR sulla non assoggettabilità dell’intervento, riguardante una passerella di accesso a un pontile galleggiante per persone disabili, sia per le successive interlocuzioni tra Ministero e Comune. È stato escluso anche il periculum in mora: il danno derivante dalla rimozione del pontile non è irreparabile, perché risarcibile per equivalente, ed è comunque conseguenza della scadenza della concessione. È quindi prevalso l’interesse del Comune a consentire il subingresso del nuovo concessionario in vista della stagione balneare. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare proposto contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 3, comma 3, l. n. 118/2022

    La proroga tecnica della concessione costituisce una facoltà del Comune, esercitabile quando la selezione pubblica non sia conclusa entro il termine di efficacia della concessione.

  • d.l. n. 131/2024

    Ha modificato la disciplina richiamata relativa alla proroga tecnica delle concessioni.

Massime di principio

  • La proroga tecnica di una concessione demaniale, prevista dalla disciplina applicabile, non costituisce un diritto del concessionario, ma una facoltà dell’amministrazione esercitabile quando la procedura selettiva non sia stata conclusa entro il termine di efficacia della concessione; essa non opera quando la gara sia già terminata e l’assegnazione al nuovo concessionario sia stata adottata entro il termine della proroga già concessa.
  • L’adattamento del progetto del concessionario aggiudicatario alle prescrizioni dell’autorità competente e a interferenze sopravvenute, quando non comporti una modifica sostanziale dell’offerta valutata, non integra, in sede cautelare, una violazione della par condicio o delle regole della procedura selettiva.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato, anche consistente nella rimozione di un’opera di proprietà del concessionario uscente, sia integralmente ristorabile per equivalente e costituisca conseguenza della scadenza della concessione.
  • Nella comparazione cautelare degli interessi, l’interesse pubblico alla continuità e all’avvio del servizio o dell’attività affidata al nuovo concessionario può prevalere sull’interesse del concessionario uscente alla conservazione della situazione precedente, quando non siano ravvisabili irreparabilità del danno e fumus dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelareVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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