Sentenza n. 115/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n° -OMISSIS- del 23 maggio 2024 (richiesta monetizzazione congedo straordinario non fruito);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria che aveva riconosciuto la monetizzazione di sole 9 giornate di ferie non godute, negandola per le restanti giornate
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dispensata dal servizio per infermità permanente e assoluta, ha impugnato il decreto con cui l’Amministrazione aveva riconosciuto soltanto 9 giornate di ferie non godute, a fronte di un residuo complessivo di 46 giorni maturati negli anni 2021, 2022 e 2023. Con il primo motivo ha dedotto la violazione della disciplina costituzionale, eurounitaria e nazionale sul diritto alle ferie annuali retribuite e sulla monetizzazione delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto per causa non imputabile al dipendente. Ha sostenuto che la mancata fruizione fosse dipesa da cause indipendenti dalla sua volontà: carenze di organico, isolamento per Covid-19, grave infermità, assenza dal servizio per 299 giorni nel 2022 e impossibilità di prestare attività lavorativa nel 2023. Ha inoltre contestato l’assenza di iniziative dell’Amministrazione per programmare e sollecitare lo smaltimento delle ferie residue. Con il secondo motivo ha dedotto, quanto al preavviso di rigetto e al provvedimento conclusivo, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, arbitrarietà e travisamento dei fatti, lamentando che l’Amministrazione non avesse considerato la malattia, l’isolamento Covid-19, la carenza di organico, l’assenza di programmazione e il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo all’effettiva possibilità di fruire delle ferie. Ha inoltre contestato il criterio di computo, fondato sull’azzeramento delle ferie degli anni precedenti e sull’imputazione delle ferie fruite nel 2022 esclusivamente a tale annualità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego parziale perché l’Amministrazione aveva riconosciuto soltanto 9 giorni, escludendo le ferie maturate negli anni precedenti in quanto non formalmente riportate, nonostante la propria documentazione recasse una colonna relativa al riporto delle ferie arretrate. L’Amministrazione non aveva dimostrato di avere formalmente invitato la dipendente a fruire delle ferie, né di averla avvisata in modo preciso e tempestivo che, in caso di mancata fruizione, esse sarebbero state perdute. La particolare condizione di salute della dipendente escludeva inoltre una condotta deliberata e consapevole di accumulo delle ferie. Il TAR ha affermato che la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità sostitutiva può verificarsi soltanto quando il datore di lavoro dimostri che il dipendente abbia avuto un’effettiva possibilità di fruirne, sia stato adeguatamente sollecitato e informato delle conseguenze della mancata fruizione, e abbia poi scelto deliberatamente di non fruirne. Il divieto generale di monetizzazione delle ferie non opera quando la cessazione del rapporto dipenda da una causa non imputabile al dipendente, quale la malattia. Quanto al computo, le ferie devono essere imputate, di regola, alle annualità più risalenti, salvo prova di una diversa imputazione espressamente richiesta dal dipendente. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente alla monetizzazione complessiva di 46 giornate, detratte le 9 già riconosciute, con condanna del Ministero al pagamento dell’importo corrispondente e delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 Costituzione
Tutela il diritto alle ferie annuali retribuite; la monetizzazione delle ferie non godute è ammessa alla cessazione del rapporto quando la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.
art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite e non consente la perdita del diritto quando il lavoratore non abbia avuto un’effettiva possibilità di esercitarlo.
art. 7, par. 1 e 2, direttiva 2003/88/CE
La perdita delle ferie e della relativa indennità può avvenire soltanto se il lavoratore, posto effettivamente in condizione di fruirne e informato delle conseguenze, abbia deliberatamente omesso di farlo.
art. 2109 Codice civile
Rileva nella disciplina del diritto alle ferie annuali retribuite e della loro fruizione.
art. 10 d.lgs. 66/2003
Riconosce il diritto alle ferie annuali e disciplina il divieto e i limiti della sostituzione con indennità, secondo l’interpretazione costituzionale ed eurounitaria richiamata.
art. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254
Costituisce la base normativa della richiesta di pagamento sostitutivo delle ferie non fruite per il personale interessato.
art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135
Il divieto generale di corresponsione dell’indennità sostitutiva non opera quando la cessazione dal servizio e la mancata fruizione delle ferie dipendano da causa non imputabile al lavoratore, come la malattia.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Disciplina il preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione prima dell’adozione del diniego parziale.
Massime di principio
- La perdita del diritto alle ferie annuali retribuite e alla relativa indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto è legittima solo se il datore di lavoro dimostra che il dipendente ha avuto un’effettiva possibilità di fruire delle ferie, è stato invitato a farlo, anche formalmente se necessario, ed è stato informato in modo preciso e tempestivo che la mancata fruizione avrebbe comportato la perdita del diritto.
- L’onere di provare che il dipendente sia stato posto concretamente e consapevolmente in condizione di fruire delle ferie grava sull’amministrazione datrice di lavoro; non sono sufficienti la mera assenza di un diniego alle richieste di ferie o l’affermazione generica che la mancata fruizione non sia dipesa da esigenze di servizio.
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica quando la cessazione del rapporto e la mancata fruizione siano dovute a una causa non imputabile al dipendente, quale una grave malattia o la dispensa dal servizio per infermità.
- In assenza di una diversa imputazione espressamente richiesta e documentata, le ferie fruite devono essere imputate prioritariamente alle annualità più risalenti, così da consentire il progressivo smaltimento delle ferie arretrate; l’amministrazione non può azzerare le ferie pregresse contabilizzate nei propri atti imputando automaticamente quelle fruite all’anno corrente.
- La particolare condizione di salute del dipendente, tale da impedire una presenza lavorativa costante o la programmazione delle ferie, è incompatibile con la presunzione di una scelta deliberata e consapevole di accumulare le ferie al fine di ottenerne la monetizzazione.
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