Sentenza del 18/03/2015 n. 5390 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTR delle Marche che aveva annullato il recupero a tassazione di lire 76,894 milioni, relativo a IRPEF e ILOR. Il contribuente sosteneva di avere erroneamente incluso l'IVA nei ricavi dell'esercizio precedente e di avere corretto l'errore mediante una fattura emessa nell'esercizio successivo. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, che la fattura non risultava contabilizzata dalla società destinataria e che il contribuente non aveva dimostrato di averla consegnata o spedita. Contestava inoltre la possibilità di correggere l'errore mediante una componente negativa di reddito qualificata come perdita su crediti o sopravvenienza passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'insufficiente motivazione della CTR su fatti decisivi: la mancata contabilizzazione della fattura da parte della destinataria e l'assenza di prova della sua consegna o spedizione. Ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, la fattura si considera emessa solo con la consegna o spedizione al destinatario; pertanto, in mancanza di tale prova, non poteva essere utilizzata per correggere la precedente contabilizzazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura è un atto unilaterale che si perfeziona con la consegna o spedizione al destinatario. La mera predisposizione o contabilizzazione interna del documento non è sufficiente. La prova dell'invio è quindi decisiva per dimostrare l'effettiva emissione della fattura e per fondare eventuali rettifiche contabili o fiscali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, commi 2 e 3, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis
Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La deduzione di una perdita su crediti richiede presupposti sostanziali e documentali, tra cui elementi certi e precisi, oppure l'assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale. La norma non consente di qualificare automaticamente come perdita su crediti una rettifica contabile priva di adeguata giustificazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, TUIR, nel testo applicabile ratione temporis
Le componenti negative del reddito devono rispettare le condizioni di deducibilità previste dalla legge. Un errore commesso in una precedente dichiarazione non può essere corretto unilateralmente mediante la deduzione di un costo in un esercizio successivo, se non ricorrono i requisiti fiscali della componente negativa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e controversi, imponendo il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione.
Massime di principio
- La contabilizzazione interna di una fattura non dimostra, da sola, che il documento sia stato validamente emesso: occorre provare la consegna o la spedizione al destinatario.
- Quando una rettifica fiscale si fonda su una fattura emessa successivamente, è essenziale documentare l'invio, la ricezione e la coerenza della registrazione da parte del destinatario.
- Un errore contabile o fiscale relativo a un esercizio precedente non può essere corretto liberamente imputando una componente negativa all'esercizio successivo; la correzione deve rispettare le regole sulla competenza e i requisiti di deducibilità.
- La qualificazione di un importo come perdita su crediti o sopravvenienza passiva richiede una motivazione concreta e documenti idonei; non è sufficiente la sola denominazione utilizzata in contabilità.
- Nel giudizio tributario, l'omessa valutazione di fatti decisivi, come la mancata ricezione della fattura da parte del cliente, può determinare la cassazione della sentenza e il rinvio, anche senza una decisione definitiva sul merito.
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