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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: della determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche e del Verde Pubblico- Mobilità e Protezione Civile - Servizi Cimiteriali n° 511 del 02/07/2025 - r.g. 3535 del 7-7-2025- recante “Revoca determinazione n. R.G. 2001/2025 relativa a “Decadenza e risoluzione della concessione degli spazi pubblicitari nelle paline e pensiline delle linee del TPL urbano”; dei provvedimenti di sospensione dell'efficacia della revoca del 6-5-2025 e del 16-5-2025;

Giustizia amministrativa202501757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di revoca della precedente risoluzione della concessione pubblicitaria e ripristino dell'affidamento in favore del concessionario originario, nonché provvedimenti temporanei di sospensione dell'efficacia della risoluzione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Ragusa aveva affidato in concessione per cinque anni gli spazi pubblicitari su paline e pensiline del trasporto pubblico locale urbano a un'impresa, classificando la ricorrente al secondo posto. Dopo avere accertato gravi inadempienze manutentive del concessionario originario e avere disposto la risoluzione in danno della concessione, il Comune aveva interpellato la seconda classificata ai sensi dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 50/2016, che aveva manifestato la propria disponibilità al subentro alle condizioni originarie. Successivamente, tuttavia, il Comune aveva sospeso l'efficacia della risoluzione e aveva poi adottato una determinazione di revoca della revoca, ripristinando l'affidamento in favore del concessionario originario senza coinvolgere la seconda classificata né valutare il suo affidamento. La ricorrente deduceva: violazione dell'art. 21-quater l. 241/1990 e carenza dei presupposti della sospensione; sviamento e uso distorto del potere; elusione della concorrenza; contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione del legittimo affidamento e dell'art. 110, comma 1, d.lgs. 50/2016; illegittimità derivata; violazione della trasparenza procedimentale e degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990. Comune e controinteressata eccepivano il difetto di interesse, sostenendo che l'interpello non avesse prodotto una posizione tutelabile in assenza di una nuova formale aggiudicazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse relativamente ai provvedimenti di sospensione del 6 e 16 maggio 2025, poiché il successivo provvedimento di revoca della revoca, avente effetti non meramente temporanei, aveva assorbito ogni interesse alla verifica della loro legittimità intrinseca. Il Tribunale ha invece respinto l'eccezione di carenza d'interesse con riguardo alla determinazione finale, riconoscendo alla seconda classificata interpellata ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 50/2016 una posizione differenziata e tutelabile quando l'amministrazione, dopo aver risolto per grave inadempimento il precedente affidamento, non rimetta le prestazioni sul mercato ma ripristini l'affidamento originario. In tale situazione l'amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio con l'interpellata e valutare puntualmente l'affidamento da essa maturato. La determinazione impugnata è stata quindi annullata per violazione della posizione partecipativa e dell'affidamento della seconda classificata, nonché per l'omessa considerazione di tali interessi nel procedimento di autotutela. Il Collegio ha evidenziato anche la scarsa coerenza dell'azione amministrativa: il Comune aveva simultaneamente ritenuto sufficientemente accertate le inadempienze per interpellare la seconda classificata e, al contempo, ritenuto necessario sospendere la risoluzione per verificarne l'effettiva gravità. Le spese, pari complessivamente a 3.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico solidale del Comune e della controinteressata, in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 1, d.lgs. 50/2016

    L'interpello della seconda classificata, dopo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario originario, può generare una posizione differenziata e tutelabile quando l'amministrazione decida successivamente di ripristinare l'affidamento originario invece di rimettere le prestazioni sul mercato.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata con riferimento alla sospensione dell'efficacia dell'atto, ma le relative censure non sono state esaminate per la sopravvenuta carenza d'interesse.

  • art. 7 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale dell'interpellata avrebbe dovuto essere assicurata nel procedimento di autotutela diretto a ripristinare l'affidamento originario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La norma è stata richiamata tra i parametri di partecipazione e contraddittorio procedimentale dedotti dalla ricorrente; la decisione ha valorizzato, in termini generali, la necessità di considerare la posizione dell'interpellata nel procedimento di autotutela.

Massime di principio

  • La seconda classificata interpellata ai sensi dell'art. 110 d.lgs. 50/2016, dopo la risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario originario, non vanta normalmente una posizione giuridicamente tutelabile se l'amministrazione decide semplicemente di non procedere a un nuovo affidamento. Tuttavia, se l'amministrazione ripristina l'affidamento originario senza rimettere le prestazioni sul mercato, la posizione dell'interpellata diviene differenziata e meritevole di tutela giurisdizionale.
  • Quando l'amministrazione, dopo avere disposto la risoluzione di un affidamento per grave inadempimento e avere interpellato la seconda classificata, avvia un successivo procedimento di autotutela diretto a revocare la risoluzione e restaurare l'affidamento originario, deve instaurare il contraddittorio procedimentale con l'interpellata.
  • Il provvedimento di ripristino dell'affidamento originario deve valutare puntualmente l'affidamento maturato dalla seconda classificata in conseguenza dell'interpello e motivare sulle ragioni per cui tale posizione viene sacrificata.
  • La coesistenza di un atto con cui l'amministrazione interpellia la seconda classificata, mostrando di ritenere accertate le condizioni per il subentro, e di successivi atti con cui sospende o rimuove la risoluzione per verificare le medesime condizioni può evidenziare una contraddittorietà e una scarsa coerenza dell'azione amministrativa, rilevante nella valutazione della legittimità dell'autotutela.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPartecipazione al procedimento
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleAutotutela decisoriaDifetto di motivazione

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