Sentenza del 30/01/2019 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Metodo induttivo - Contabilità irregolare - Gravi incongruenze - Dettaglio delle rimanenze - Mancata esibizione - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. La presenza di gravi irregolarità o incongruenze contabili, unita alla mancata esibizione della documentazione richiesta e all'assenza di prova contraria, ha consentito all'Amministrazione di ricorrere al metodo induttivo per ricostruire il reddito imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimità di un accertamento IRPEF determinato con metodo induttivo ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973. I verbalizzanti avevano riscontrato gravi incongruenze nella contabilità, in particolare in relazione al dettaglio delle rimanenze. Il contribuente, invitato a esibire la documentazione giustificativa, non aveva fornito, neppure a distanza di mesi, elementi idonei a superare i rilievi dell'Amministrazione.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La norma consente l'accertamento induttivo o analitico-induttivo quando la contabilità presenta irregolarità, omissioni o gravi incongruenze tali da renderla inattendibile. In tale situazione l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base di presunzioni e degli elementi disponibili.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente tenuta non è sufficiente se presenta incongruenze sostanziali, soprattutto riguardo a elementi rilevanti come le rimanenze.
- La mancata esibizione della documentazione richiesta dall'Amministrazione può rafforzare la presunzione di inattendibilità della contabilità e rendere legittimo il ricorso al metodo induttivo.
- Il contribuente deve collaborare tempestivamente al procedimento e fornire documenti e spiegazioni idonei a giustificare le anomalie rilevate.
- In presenza di gravi incongruenze, non è sufficiente contestare genericamente l'accertamento: occorre offrire una prova concreta e coerente dei dati dichiarati.
- La legittimità dell'accertamento dipende dalla gravità e specificità delle anomalie e dalla loro capacità di compromettere l'attendibilità complessiva della contabilità.
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