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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 33040 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento IVA relativo all'anno 2000, con cui era stato determinato un debito d'imposta di Lit. 3.990.902.000, oltre sanzioni. I motivi riguardavano: la pretesa natura mutualistica e non imponibile delle somme trasferite alla squadra ospite in relazione agli incassi delle partite; l'asserita errata interpretazione delle regole associative sportive; l'omessa valutazione di fatti decisivi; la detrazione IVA per consulenze e prestazioni di procuratori sportivi ritenute non provate o non inerenti; e l'applicazione retroattiva del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dal D.Lgs. n. 158 del 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi sei motivi. Ha stabilito che la quota degli incassi delle partite spettante alla squadra ospite costituisce corrispettivo imponibile IVA per una prestazione di spettacolo sportivo e non può essere qualificata come trasferimento mutualistico, anche se previsto da regole associative federali. Ha inoltre confermato che, quando l'Amministrazione contesta l'effettività delle prestazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrarne concretamente l'esistenza e l'inerenza, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità contabile. È stato invece accolto il settimo motivo relativo alle sanzioni: la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per il ricalcolo delle sanzioni secondo il regime più favorevole, indicato nel limite del 90% della maggiore imposta, oltre alla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2, 3, 19, 21 e 74-quater

    "L'art. 74-quater, comma 1, assoggetta ad IVA tutti gli introiti derivanti da competizioni sportive, compresi gli incassi da biglietti venduti e i proventi da cessione di abbonamenti."

    Gli incassi derivanti da spettacoli e competizioni sportive costituiscono operazioni imponibili IVA. La quota dell'incasso trasferita alla squadra ospite conserva natura di corrispettivo per il servizio sportivo reso al pubblico e deve essere fatturata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53

    L'atto di appello deve contenere specifiche censure contro la decisione di primo grado. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto comunque non provata l'inerenza delle prestazioni dei procuratori sportivi.

  • Codice civile, artt. 1322, 1325, 1362, 1363, 1375 e 2697

    Le regole sull'interpretazione contrattuale e sull'onere della prova non consentono di qualificare come mutualistico un trasferimento che, nella sostanza economica, remunera una prestazione sportiva. Il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla detrazione.

  • D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 15; L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 133; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3

    "Nel rispetto del principio del favor rei, trova applicazione il trattamento più favorevole previsto dalla normativa sopravvenuta, se il giudizio è ancora pendente."

    Le sanzioni tributarie devono essere ricalcolate applicando la disciplina successiva più favorevole, purché la controversia non sia ancora definita. Il contribuente deve invocare la norma e fornire allegazioni sufficienti a consentire la nuova quantificazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, e artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4

    In cassazione il vizio motivazionale è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti o all'omesso esame di uno specifico fatto storico decisivo. Le censure devono inoltre indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali si fondano.

  • Regolamenti della Lega Nazionale Professionisti e normativa associativa federale

    Le regole sportive privatistiche possono disciplinare la ripartizione degli incassi, ma non possono modificare la qualificazione fiscale dell'operazione né derogare alla normativa tributaria statale.

Massime di principio

  • La qualificazione fiscale di un'operazione dipende dalla sua sostanza economica e non dalla sola fonte associativa o regolamentare che la prevede.
  • La natura mutualistica o associativa di un ente non comporta automaticamente l'esenzione da IVA: occorre verificare se il trasferimento remunera direttamente o indirettamente una prestazione.
  • Quando una fattura è contestata quanto all'effettiva esistenza o inerenza della prestazione, il contribuente deve fornire prove concrete e specifiche, come contratti dettagliati, relazioni, risultati dell'attività e collegamento con l'impresa; la fattura e il pagamento non sono sufficienti da soli.
  • Le prestazioni di consulenti o intermediari devono essere documentate con riferimento puntuale all'utilità conseguita dall'impresa, non con affermazioni generiche di utilità.
  • Le norme associative o contrattuali non possono prevalere sulle norme fiscali imperative: un obbligo privatistico di ripartizione degli incassi non elimina l'obbligo di fatturazione se l'operazione è imponibile.
  • In presenza di una disciplina sanzionatoria successiva più favorevole, ancora applicabile perché il giudizio è pendente, il contribuente deve chiederne espressamente l'applicazione e fornire elementi utili al ricalcolo.

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